Sull’intrasmissibilità del diritto all’attribuzione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
Sull’intrasmissibilità del diritto all’attribuzione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
Sull’intrasmissibilità del diritto all’attribuzione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
Impiegato dello Stato e pubblico in genere – Trattamento economico – Carta elettronica del docente – Eredi – Intrasmissibilità
Il diritto all’attribuzione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente è intrasmissibile agli eredi, posto che la carta docente è nominativa e realizzata in forma di applicazione web e riconosce un diritto funzionale esclusivamente alla formazione all’aggiornamento del docente. Trattasi di “obbligazione di pagamento a scopo vincolato”, la quale non costituisce retribuzione accessoria o reddito imponibile e non è più fruibile all’atto della cessazione del servizio. (1).
La sezione ha concluso per l'inammissibilità del ricorso per l’ottemperanza proposto dagli eredi del docente in relazione alla sentenza, passata in giudicato, con la quale il giudice ordinario ha dichiarato che l’insegnante ha diritto all’attribuzione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui alla legge n. 107/2015 e, per l’effetto, ha condannato il Ministero dell’istruzione e del merito all’accreditamento dell’importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico. Si è rimarcato che il giudice dell’ottemperanza non può infatti sostituirsi al giudice del merito e riqualificare il diritto come diritto di credito del de cuius (e, eventualmente, per esso degli eredi) al risarcimento del danno patito per non aver fruito della carta docenti.
(1) Conformi: Cass. civ., sez. lav., 27 ottobre 2023, n. 29961.
Anno di pubblicazione:
2026
Materia:
IMPIEGATO dello Stato e pubblico in genere, TRATTAMENTO economico
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri