Espulsione dello straniero dal territorio nazionale per motivi di sicurezza dello Stato e di prevenzione del terrorismo: natura giuridica e limiti del sindacato
Espulsione dello straniero dal territorio nazionale per motivi di sicurezza dello Stato e di prevenzione del terrorismo: natura giuridica e limiti del sindacato
Espulsione dello straniero dal territorio nazionale per motivi di sicurezza dello Stato e di prevenzione del terrorismo: natura giuridica e limiti del sindacato
Straniero – Espulsione – Provvedimento del Ministro dell’interno – Atto di alta discrezionalità amministrativa
Il provvedimento di espulsione dello straniero dal territorio nazionale per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato ha natura di atto connotato dall’esercizio di alta discrezionalità amministrativa; l’art. 13, comma 1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 rimette, infatti, alla responsabilità del Governo della Repubblica e per esso al Ministro dell’interno, autorità nazionale di pubblica sicurezza secondo la legge 1 aprile 1981, n. 121, le valutazioni circa il corretto bilanciamento e contemperamento di contrapposti interessi di estremo rilievo e delicatezza che costituiscono l’essenza stessa dell’esercizio del potere (nel caso di specie, altamente) discrezionale da parte dell’amministrazione, con i connessi limiti alla loro sindacabilità da parte del giudice amministrativo al quale la norma da ultimo citata attribuisce, invero, la giurisdizione. (1).
Straniero – Espulsione – Motivi di sicurezza dello Stato e di prevenzione del terrorismo – Finalità
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, l’espulsione dello straniero disposta per ragioni di ordine pubblico o di sicurezza nazionale si configura come misura amministrativa a carattere preventivo diretta alla salvaguardia di interessi pubblici di rango primario, quali la sicurezza dello Stato, rispetto ai quali le posizioni individuali, anche di natura personale e familiare, assumono rilievo subordinato. (2).
Straniero – Espulsione – Motivi di sicurezza dello Stato e di prevenzione del terrorismo – Presupposti e onere della prova
In materia di misure preventive e cautelari, è sufficiente la sussistenza di fondati motivi per ritenere che la permanenza dello straniero possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attività terroristiche e non è richiesta la prova che detta agevolazione si sia in concreto verificata. (3).
Straniero – Espulsione – Motivi di sicurezza dello Stato e di prevenzione del terrorismo – Finalità – Bilanciamento di interessi contrapposti – Interesse alla sopravvivenza dello Stato e dell'incolumità delle persone – Prevalenza
In materia di espulsione dello straniero dal territorio nazionale per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato, nel contemperamento degli interessi in gioco, prevale l'interesse alla garanzia della sicurezza nazionale su quello dell'individuo sospettato di attentarvi, in quanto il primo costituisce un interesse fondamentale che attiene all'esistenza e sopravvivenza delle istituzioni e soprattutto al diritto insopprimibile dei comuni cittadini alla vita e all'integrità fisica; pertanto non appare irragionevole l'inserimento, nel tessuto normativo, di una disposizione che limiti la permanenza sul territorio nazionale degli stranieri in relazione alla tutela del preminente interesse della sicurezza dello Stato, fermo restando, ovviamente, il pieno rispetto del canone della ragionevolezza. (4).
Straniero – Espulsione – Motivi di sicurezza dello Stato e di prevenzione del terrorismo – Finalità – Bilanciamento di interessi contrapposti – Convenzione europea dei diritti dell’uomo – Tutela della vita privata e familiare – Limiti
In materia di espulsione dello straniero dal territorio nazionale per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato, la tutela della vita privata e familiare, sancita dall’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, non è incondizionata, posto che l'ingerenza dell'autorità pubblica nella vita privata e familiare è consentita, ai sensi dell'art. 2 della CEDU, se prevista dalla legge quale misura necessaria ai fini della sicurezza nazionale, del benessere economico del Paese, della difesa dell'ordine e della prevenzione dei reati, della protezione della salute e della morale e della protezione dei diritti e delle libertà altrui. (5).
Straniero – Espulsione – Motivi di sicurezza dello Stato e di prevenzione del terrorismo – Provvedimento del Ministro dell’interno – Sindacato giurisdizionale – Limiti
Il provvedimento di espulsione dello straniero dal territorio nazionale per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato configura un atto connotato da alta discrezionalità; da ciò discende che il sindacato del giudice amministrativo è limitato nei ristretti ambiti del controllo estrinseco e formale nel senso che, oltre a non estendersi al merito della valutazione compiuta dall’amministrazione, non può oltremodo spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell’esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole. (6).
(3) Conformi: T.a.r. per il Lazio, sez. I-ter, n. 8342/2025.
(4) Conformi: T.a.r. per il Lazio, sez. II-quater, 19 gennaio 2010, n. 532.
(5) Conformi: T.a.r. per il Lazio, sez. I-ter, n. 3546 del 2022; n. 656 del 2019; Cass. civ., sez. VI, 13 luglio 2015, n. 14610.
(6) Conformi: Cons. Stato, sez. III, 16 novembre 2020, n. 7036.
Anno di pubblicazione:
2026
Materia:
STRANIERO, ESPULSIONE
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri