Rimodulazione delle misure di protezione delle persone ritenute a rischio ai sensi del decreto-legge n. 83/2002, convertito dalla legge n. 133/2002
Rimodulazione delle misure di protezione delle persone ritenute a rischio ai sensi del decreto-legge n. 83/2002, convertito dalla legge n. 133/2002
Rimodulazione delle misure di protezione delle persone ritenute a rischio ai sensi del decreto-legge n. 83/2002, convertito dalla legge n. 133/2002
Pubblica sicurezza – Misure di protezione delle persone ritenute a rischio – Rimodulazione
In materia di misure di protezione delle persone ritenute a rischio ai sensi del decreto-legge n. 83/2002, convertito dalla legge n. 133/2002, è legittimo il provvedimento del Ministero dell’interno che disponga una rimodulazione di misure di protezione di un magistrato qualora le misure tutorie siano state rimodulate dopo un lungo periodo di monitoraggio, alla luce della riscontrata assenza di avvenimenti potenzialmente pregiudizievoli per la sicurezza personale dell’interessato, nonché di segnali che comprovino una potenziale attenzione orientata alla sua figura da parte di esponenti della criminalità organizzata. (1).
Pubblica sicurezza – Misure di protezione delle persone ritenute a rischio – Permanenza della misura – Pericolo attuale e concreto
La permanenza di una misura di protezione non può fondarsi sulla base della sola pericolosità della consorteria criminale oggetto della pregressa attività di indagine, in assenza di elementi indicativi di un’attuale esposizione a pericolo, concretamente apprezzabili e direttamente riferibili alla persona del tutelato. Occorre quindi una valutazione di attualità e concretezza del pericolo, imposta dalla legislazione vigente e demandata al giudizio discrezionale delle autorità preposte. (2).
Pubblica sicurezza – Misure di protezione delle persone ritenute a rischio – Sindacato giurisdizionale – Limiti
In materia di misure di protezione delle persone ritenute a rischio ai sensi del decreto-legge n. 83/2002, convertito dalla legge n. 133/2002, il sindacato del giudice amministrativo si arresta alla palese irragionevolezza delle disposizioni assunte dalle autorità preposte. (3).
(1) Non risultano precedenti negli esatti termini
(2) Conformi: Cons. Stato, sez. III, sentenza n. 241/2025.
Anno di pubblicazione:
2026
Materia:
PUBBLICA sicurezza
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri