Automazione delle procedure concorsuali e riserva di umanità nelle decisioni algoritmiche
Automazione delle procedure concorsuali e riserva di umanità nelle decisioni algoritmiche
Concorso a pubblico impiego – Requisiti – Autodichiarazione – Procedure automatizzate – Riserva di umanità
Nelle procedure automatizzate non può essere pretermessa la "riserva di umanità". L'indicazione di un requisito in una parte “erronea” del modulo (nella specie, per la partecipazione ad una selezione concorsuale) non preclude di per sé la valutazione dello stesso ai fini concorsuali, poiché identico principio deve valere anche nelle procedure automatizzate, nelle quali l’impiego degli algoritmi non può sacrificare la corretta valutazione dei requisiti dei candidati. (1).
per un ampio approfondimento sui limiti dell'automazione decisionale tra procedimento e processo v. G. GALLONE, Riserva di umanità e funzioni amministrative, Padova, 2023. Si veda altresì C. COMMANDATORE, L'annotazione nel casellario informatico dei contratti pubblici: il contraddittorio come 'riserva di umanità', in Urbanistica e appalti, 2025, 777-782
Unione europea – Regolamento – Intelligenza artificiale – Applicazione differita – Criteri interpretativi
Il regolamento (UE) 1689/2024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024 (regolamento sull’intelligenza artificiale) prevede un'applicazione differita per gli obblighi relativi ai sistemi di intelligenza artificiale (IA) ad alto rischio, tra cui quelli concernenti la supervisione umana, a decorrere dal 2 agosto 2026. Tuttavia, anche prima di tale data, il regolamento assume rilevanza quale fonte di indirizzo interpretativo, nella parte in cui qualifica come “ad alto rischio” i sistemi di IA utilizzati nei procedimenti di selezione, valutazione e accesso a impieghi pubblici e impone, quale requisito strutturale, l’esistenza di una supervisione umana effettiva, per il controllo, l’intervento e la correzione del funzionamento del sistema. (2).
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. VI, 13 dicembre 2019, n. 8472; 8 aprile 2019, n. 2270 secondo cui l’utilizzo di procedure algoritmiche è legittimo solo se l’amministrazione conserva un effettivo potere di controllo e di imputazione della decisione, restando esclusa l’adozione di determinazioni amministrative basate su meccanismi caratterizzate dalla mera automazione.
(2) Conformi: in parte: Corte di giustizia UE, sez. grande, 4 luglio 2006, causa C-212/04 (i giudici nazionali devono privilegiare, ove possibile, un’interpretazione conforme ai principi emergenti dal diritto dell’Unione, anche prima della piena efficacia delle nuove disposizioni); Corte di giustizia UE, sez. VI, 8 maggio 2003, causa C-14/02 (gli Stati membri, in pendenza del termine di recepimento, devono astenersi dall’adottare disposizioni che possano compromettere gravemente la realizzazione dello scopo prescritto dalla direttiva stessa).
Anno di pubblicazione:
2026
Materia:
CONCORSO a pubblico impiego
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri