Sugli obblighi di bonifica della curatela fallimentare, da gestione post mortem di una discarica

Sugli obblighi di bonifica della curatela fallimentare, da gestione post mortem di una discarica


Ambiente – Inquinamento – Discarica – Gestione post mortem – Curatela fallimentare – Obblighi di bonifica – Responsabilità

 

In tema di obblighi di bonifica, nel caso di specie connessi alla gestione post mortem di una discarica, la curatela fallimentare, la quale ha la custodia dei beni del fallito, non può andare esente da responsabilità, con la precisazione che eventuali atti di dismissione dei beni, ancorché legittimamente adottati ai sensi dell’art. 104-ter r.d. 16 marzo 1942, n. 267 devono essere considerati come meri atti privatistici, non dismissivi della responsabilità di diritto pubblico. (1).

 

Ambiente – Inquinamento – Discarica – Curatela fallimentare – Detenzione dei beni – Rinuncia – Effetti

 

In tema di obblighi di bonifica gravanti sulla curatela fallimentare, quest’ultima assume la detenzione dei beni del fallito ipso iure, al momento della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento. La rinuncia consiste in dismissione della liquidazione dello stesso e produce l’effetto della perdita, da parte della società fallita, della legittimazione a disporre dei propri beni, al fine di salvaguardare le ragioni dei creditori. (2).




(1) Conformi: Cons. Stato, sez. IV, 5 marzo 2025, n. 1883; 14 marzo 2022, n. 1763; Ad. plen., 26 gennaio 2021, n. 3 (oggetto della News US n. 14 del 2021); sez. IV, 8 giugno 2021, n. 4383.

(2) Non risultano precedenti negli esatti termini


Anno di pubblicazione:

2026

Materia:

AMBIENTE, INQUINAMENTO

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri