Intese restrittive della concorrenza, tra termine di avvio del procedimento, acquisizione delle prove e regime sanzionatorio
Intese restrittive della concorrenza, tra termine di avvio del procedimento, acquisizione delle prove e regime sanzionatorio
Intese restrittive della concorrenza, tra termine di avvio del procedimento, acquisizione delle prove e regime sanzionatorio
Autorità amministrative indipendenti – Autorità garante della concorrenza e del mercato – Intesa orizzontale segreta – Termine di avvio del procedimento
In materia di procedimenti antitrust ai sensi dell’art. 101 TFUE non si applica il termine di cui all’art. 14 della legge n. 689/91, bensì il principio del termine ragionevole; in ogni caso, per dar luogo ad una ipotesi di annullamento del provvedimento finale, la parte deve dimostrare il pregiudizio che l’eventuale eccessiva durata della fase preistruttoria ha determinato sui propri diritti di difesa. (1).
Autorità amministrative indipendenti – Autorità garante della concorrenza e del mercato – Accertamento di una intesa restrittiva della concorrenza – Utilizzabilità di elementi probatori assunti in sede penale
Con riferimento all’utilizzabilità delle intercettazioni derivanti dal procedimento penale, si osserva come non sia prevista normativamente alcuna preclusione a utilizzare nel procedimento antitrust elementi probatori assunti in sede penale, che vengono comunque valutati del tutto autonomamente dall’Autorità. (2).
Autorità amministrative indipendenti – Autorità garante della concorrenza e del mercato – Intesa restrittiva della concorrenza – Definizione di mercato rilevante
In materia di intese restrittive della concorrenza, la definizione di mercato rilevante da parte dell’AGCM è espressione di una valutazione discrezionale (che inevitabilmente rischia di scontare un margine d’opinabilità), sindacabile dal giudice amministrativo solo per mancato rispetto dei generali principî di logicità, ragionevolezza e proporzionalità, oltre che del vincolo di coerenza comunitario. (3).
In Motivazione sottoliena la sezione che la definizione del mercato rilevante risulta ex se funzionale all’individuazione delle caratteristiche stesse del contesto nel cui ambito si colloca l’illecito coordinamento delle condotte d’impresa, atteso che è proprio l’ambito di tale coordinamento a delineare e definire l’ambito stesso del mercato rilevante. Vale a dire che la definizione dell’ambito merceologico, operativo e territoriale in cui si manifesta un coordinamento fra imprese concorrenti e si realizzano gli effetti derivanti dall’illecito concorrenziale risulta funzionale alla decifrazione del grado di offensività dell’illecito
Autorità amministrative indipendenti – Autorità garante della concorrenza e del mercato – Intesa restrittiva della concorrenza – Sanzione amministrativa pecuniaria – Vizio di disparità di trattamento – Non sussiste
Con riferimento alla determinazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per intesa restrittiva della concorrenza, il vizio di disparità di trattamento non è deducibile, posto che nella materia delle sanzioni antitrust non sussiste un interesse giuridicamente rilevante a contestare l'entità della sanzione irrogata a un'altra impresa, atteso che quand'anche la diversità di trattamento fosse in concreto dimostrata, ciò resterebbe del tutto irrilevante ai fini del giudizio di legittimità del trattamento asseritamente deteriore patito dal ricorrente. Per quanto riguarda la lamentata disparità di trattamento con altre fattispecie analoghe, l’ontologica complessità e peculiarità delle valutazioni compiute in materia dall’Autorità antitrust comporta che, pur in presenza di elementi di analogia, risulta esclusa l’identità dei casi. (4).
(1) Non risultano precedenti negli esatti termini
(2) Non risultano precedenti negli esatti termini
(3) Conformi: Cons. Stato, sez. VI, 8 agosto 2014, n. 4228 e 3 giugno 2014 n. 2837.
(4) Non risultano precedenti negli esatti termini
Anno di pubblicazione:
2026
Materia:
AUTORITÀ amministrative indipendenti, AUTORITÀ garante della concorrenza e del mercato
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri