Sull’impugnativa del giudizio di avanzamento a scelta degli ufficiali

Sull’impugnativa del giudizio di avanzamento a scelta degli ufficiali


Militare – Ufficiale - Avanzamento a scelta – Eccesso di potere in senso assoluto

Posto che il giudizio di avanzamento a scelta degli ufficiali non è soggetto all’obbligo di motivazione corrispondente al modello sancito dalla legge n. 241 del 1990, atteso che il punteggio numerico condensa ed esprime compiutamente la valutazione amministrativa, la censura di eccesso di potere in senso assoluto avverso tale giudizio postula la figura di ufficiale con precedenti di carriera costantemente ottimi (ovvero: tutti giudizi finali apicali nella documentazione, massime aggettivazioni nelle voci interne, conseguimento del primo posto nei corsi basici, di applicazione e di aggiornamento, esenzione da qualsiasi menda o attenuazioni di rendimento, promozione in prima valutazione) (1).

Militare – Ufficiale – Avanzamento a scelta – Eccesso di potere in senso relativo

In caso di impugnativa del giudizio di avanzamento a scelta degli ufficiali, l’eventuale illegittimità del giudizio per eccesso di potere in senso relativo consegue al riscontro di una patente, insostenibile ed ingiustificabile discrasia nel metro di giudizio utilizzato dalla p.a. con riferimento alle posizioni dei diversi scrutinandi (2).

(1)    Conformi: Cons. Stato, sez. IV, n. 393 del 2020; Cons. Stato, sez. II, n. 3833 del 2023;
Difformi: non risultano precedenti difformi;
(2)    Conformi: Cons. Stato, sez. IV, n. 2866 del 2016; Cons. Stato, sez. II, n. 3534 del 2023;
Difformi: non risultano precedenti difformi.


Anno di pubblicazione:

2023

Materia:

MILITARE

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri