Concessione della cittadinanza italiana e obbligo di valutazione complessiva della condotta del richiedente
Concessione della cittadinanza italiana e obbligo di valutazione complessiva della condotta del richiedente
Concessione della cittadinanza italiana e obbligo di valutazione complessiva della condotta del richiedente
Cittadinanza – Atto amministrativo – Discrezionalità – Valutazione complessiva – Indici sintomatici del grado di inserimento – Indici di non integrale accettazione dei valori nazionali – Contrapposizione – Esclusione
Nell’ambito della complessiva valutazione spettante all’amministrazione in ordine alla meritevolezza dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana, non è possibile operare una netta distinzione e contrapposizione tra gli indici sintomatici del grado di integrazione socio - economica del richiedente nella comunità ospitante (durata della sua permanenza sul territorio, attività lavorativa svolta, stabilità dei rapporti familiari e sociali) e quelli espressivi, per contro, della sua non integrale accettazione dei valori e delle regole sulle quali si fonda la comunità nazionale. Difatti, anche un fatto astrattamente indicativo della mancata accettazione di quei valori e di quelle regole, se analizzato nel contesto di una più ampia disamina della personalità e della condotta di vita dello straniero, è suscettibile di perdere o comunque vedere attenuata la sua potenziale rilevanza ostativa alla concessione del beneficio. (1).
Cittadinanza – Reato in genere – Notizia di reato – Fattore automaticamente ostativo alla concessione della cittadinanza – Esclusione – Esito procedimento penale – Autonoma valutazione ad opera dell'amministrazione
Una mera notizia di reato non debitamente accertata né approfondita nella sua sede naturale non può costituire un fattore automaticamente ostativo all’accoglimento dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana, qualora l'amministrazione non ne abbia prima verificato gli sviluppi sul piano processuale ovvero non la abbia autonomamente analizzata sia dal punto di vista delle sue effettive modalità di realizzazione che del disvalore ad essa associato, tanto più quando dalla data di ipotetica commissione del fatto sia trascorso un periodo di tempo sufficiente alla maturazione del termine prescrizionale cui è sottoposta la fattispecie criminosa. (2).
In motivazione la sezione ah evidenziato che, nella fattispecie, l’estinzione del reato per prescrizione era stata effettivamente dichiarata dal giudice penale a fondamento del decreto di archiviazione del procedimento penale.
Cittadinanza – Atto amministrativo – Discrezionalità – Valori nazionali – Compatibilità
L’amministrazione deputata ad esaminare una domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91 è titolare dell’ampio potere discrezionale di valutare che l’interesse del richiedente ad entrare a far parte stabilmente ed a pieno titolo della comunità nazionale non sia confliggente, ma anzi si compenetri ed immedesimi, con quello dello Stato a non avere quale suo componente elettivo un soggetto che non condivida i valori che costituiscono il tessuto ideale dell’aggregato consociativo che forma uno degli elementi costitutivi dell’entità statuale, ovvero il popolo dei cittadini. (3).
(1) Non risultano precedenti negli esatti termini
(2) Conformi: Cons. Stato, sez. III, 11 luglio 2025, n. 6099.
(3) Conformi: Cons. Stato, sez. III, 3 settembre 2025, n. 7190; 8 maggio 2025, n. 3908; T.a.r. per il Lazio, sez. V-bis, 24 aprile 2025, n. 8029; 23 aprile 2025, n. 7941; T.a.r. per la Puglia, sez. III, 22 marzo 2025, n. 387.
Anno di pubblicazione:
2025
Materia:
CITTADINANZA
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri