Condono edilizio e accertamento di conformità devono essere preceduti dal preavviso di rigetto
Condono edilizio e accertamento di conformità devono essere preceduti dal preavviso di rigetto
Edilizia e urbanistica – Condono – Accertamento di conformità – Atto amministrativo – Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza – Applicabilità
L’istituto del preavviso di rigetto, di cui all’art. 10-bis, legge 7 agosto 1990, n. 241, possiede una portata generale e si applica anche alle istanze di regolarizzazione edilizia (id est, accertamento di conformità e condono). La sua omissione costituisce, pertanto, un vizio di procedura del provvedimento di diniego, che può essere annullato laddove il privato, oltre a denunciare la lesione delle sue garanzie partecipative, indichi in giudizio gli elementi fattuali o valutativi che, introdotti nel procedimento, avrebbero potuto influire sul contenuto del provvedimento finale. (1).
(1) Conformi: seppure con diversità di accenti: Cons. Stato., sez. III, 30 aprile 2025, n. 3693; sez. VII, 15 gennaio 2025, n. 297; sez. VI, 25 settembre 2024, n. 7770; sez. VI, 3 aprile 2024, n. 3050; sez. VII, 2 novembre 2023, n. 9437 e n. 9428; sez. VI, 16 settembre 2022, n. 8043; sez. VI, 18 gennaio 2019, n. 484; C.g.a., sez. giur., 3 febbraio 2025, n. 75; 8 agosto 2024, n. 649; 5 luglio 2024, n. 469; 29 novembre 2022, n. 1236; 21 maggio 2021, n. 466.
Anno di pubblicazione:
2025
Materia:
EDILIZIA e urbanistica, CONDONO EDILIZIO
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri