Sulla revoca della dichiarazione di pubblica utilità di un project financing e sulla spettanza dell'indennizzo
Sulla revoca della dichiarazione di pubblica utilità di un project financing e sulla spettanza dell'indennizzo
Sulla revoca della dichiarazione di pubblica utilità di un project financing e sulla spettanza dell'indennizzo
Atto amministrativo – Revoca – Presupposti
I presupposti del valido esercizio dello ius poenitendi - definiti dall'art. 21-quinquies della l. n. 241 del 1990 con formule lessicali (volutamente) generiche - consistono nella sopravvenienza di motivi di interesse pubblico, nel mutamento della situazione di fatto (imprevedibile al momento dell'adozione del provvedimento) e in una rinnovata (e diversa) valutazione dell'interesse pubblico originario. (1).
Atto amministrativo – Motivazione – Legittimità
Quando il provvedimento amministrativo è fondato su più motivazioni, distinte e autonome, ciascuna delle quali idonea a sorreggerlo, la legittimità anche di una sola di esse è sufficiente di per sé a supportare l'intero provvedimento, per cui non assumono alcun rilievo le ulteriori censure volte a contestare gli ulteriori profili motivazionali, poiché l'eventuale illegittimità di tali altre motivazioni non può comunque portare al suo annullamento. (2).
Atto amministrativo – Motivazione – Revoca – Finanza di progetto
Il provvedimento di revoca della dichiarazione di pubblico interesse di una proposta di finanza di progetto è legittimo laddove fondato sull'autonomo profilo motivazionale dell'assenza di esito positivo della successiva procedura di gara. (3).
Atto amministrativo – Revoca – Indennizzo – Presupposti
L’indennizzo conseguente a revoca di un atto amministrativo legittimo, ma non più rispondente all’interesse pubblico demandato alla cura dell’amministrazione, non consegue in via diretta e automatica all’atto di revoca, occorrendo altresì che abbia inciso su un affidamento incolpevole del privato, tale non potendosi intendere quello di chi abbia volontariamente dato causa all’atto oggetto di successiva revoca, ovvero abbia tenuto una condotta complessiva non improntata ai canoni della normale diligenza, ovvero al generale dovere di buona fede. (4).
Nella fattispecie all'esame il Consiglio di Stato ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per l'indennizzo relativamente alla revoca della dichiarazione di pubblico interesse di una proposta di finanza di progetto perchè la successiva procedura di gara non aveva avuto buon esito, essendo risultato che le offerte dei due soli partecipanti erano anomale; inoltre il Consiglio di Stato ha ritento che non sussistessero i presupposti per il rimborso previsto dall'art. 182, commi 12 e 15, d. lgs. n. 50 del 2016 (applicabile ratione temporis), che attribuiscono al promotore il riconoscimento dell’interesse contrattuale negativo, qualora egli non risulti aggiudicatario della gara, atteso che il promotore era divenuto soggetto aggiudicatario della gara, poi annullata dall'Amministrazione essendo risultate entrambe le offerte anomale.
(1) Conformi: Ex multis Cons. Stato, sez. IV, 12 aprile 2021, n. 2945.
(2) Conformi: Cons. Stato, sez. VII, 3 maggio 2023, n. 4517; 28 ottobre 2022, n. 9341; 12 settembre 2022, n. 7927; 17 agosto 2022, n. 7165; sez. IV, 3 gennaio 2023, n. 104; 27 ottobre 2022, n. 9161; 11 ottobre 2019, n. 6928; sez. VI, 3 gennaio 2023, n. 63; 26 ottobre 2022, n. 9128; sez. V, 13 giugno 2022, n. 4791; 3 marzo 2022, n. 1529; sez. II, 17 agosto 2022, n. 7157; 18 febbraio 2020, n. 1240.
(3) Non risultano precedenti negli esatti termini
Si tratta dell'applicazione del principio affermato dalla giurisprudenza amministrativa relativamente agli atti plurimotivati.
(4) Non risultano precedenti negli esatti termini
Anno di pubblicazione:
2025
Materia:
ATTO amministrativo, MOTIVAZIONE
ATTO amministrativo, REVOCA
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri