Revoca del gratuito patrocinio per nomina di due difensori e conseguente inammissibilità dell’istanza di liquidazione dei compensi

Revoca del gratuito patrocinio per nomina di due difensori e conseguente inammissibilità dell’istanza di liquidazione dei compensi


Patrocinio a spese dello Stato – Nomina di due difensori – Istanza di liquidazione – Inammissibilità

Non può essere accolta l’istanza di liquidazione dei compensi in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato quando, in violazione del principio di unicità della difesa sancito dall’art. 91, comma 1, lett. b), del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (testo unico spese di giustizia), la parte abbia nominato più di un difensore. La violazione di tale presupposto determina la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell’art. 136, comma 2, t.u. cit., con conseguente inammissibilità dell’istanza di liquidazione dei compensi. Il principio di unicità della difesa, pur previsto nel processo penale, assume carattere generale ed è estensibile anche al processo amministrativo. (1).

(1) Non risultano precedenti negli esatti termini


Anno di pubblicazione:

2025

Materia:

PATROCINIO a spese dello Stato

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri