Procedimento disciplinare a carico di militari

Procedimento disciplinare a carico di militari


Militare – Procedimento disciplinare – Contestazione non analitica – Legittimità – Condizioni

 

Nel procedimento disciplinare a carico di militari la contestazione degli addebiti, anche se non analitica, è legittima qualora contenga i dati e gli aspetti essenziali del fatto materiale addebitato, non dovendo la mancata precisazione di alcuni elementi di fatto determinare un’insuperabile incertezza nell’individuazione dei comportamenti imputati, tale da pregiudicare in concreto il diritto di difesa. (1).
 

Militare – Procedimento disciplinare – Sanzioni di corpo – Termine di svolgimento del procedimento

 

Nella disciplina contenuta nel decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell'ordinamento militare), per le sanzioni di corpo non sono previsti gli specifici termini di svolgimento del procedimento disciplinare indicati per le sanzioni di stato, essendo solo stabilito che il procedimento disciplinare deve essere instaurato «senza ritardo». Tale espressione deve essere intesa secondo la ragionevole prontezza nella contestazione degli addebiti, da valutarsi considerando la gravità della violazione e la complessità degli accertamenti preliminari e dell’intera procedura. (2).
 

Militare – Procedimento disciplinare – Ricusazione – Commissione di disciplina – Incompatibilità – Esclusione

 

La proposizione della istanza di ricusazione avverso uno o più membri della commissione di disciplina non determina la incompatibilità del ricusato a svolgere la funzione di organo giudicante nel procedimento disciplinare a carico del militare. Difatti, la facoltà di ricusazione senza motivazione, attribuita all'incolpato dall'art. 1386 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell'ordinamento militare), esaurisce la propria portata nell’ambito del sub-procedimento di nomina della commissione e non può configurarsi alcuna conseguenza automatica in termini di incompatibilità del commissario ricusato rispetto allo svolgimento di altre mansioni, nell’ambito del procedimento disciplinare. (3).


In motivazione, la sezione ha aggiunto che la situazione di inimicizia rilevante ai fini della sussistenza di un obbligo di astensione (secondo il paradigma generale di cui all’art. 51 c.p.c.) non può essere determinata da iniziative unilaterali del dipendente, potendo trovare fondamento solo sull’esistenza di rapporti di reciproca conflittualità.

 

Militare – Procedimento disciplinare – Istanza istruttoria – Rigetto – Anticipazione del giudizio disciplinare – Esclusione

 

In materia di procedimento disciplinare a carico di militari, il rigetto della istanza istruttoria avanzata dalla difesa dell’incolpato in sede procedimentale non costituisce anticipazione del giudizio disciplinare, atteso che il suo mancato accoglimento costituisce esito fisiologico di un procedimento che il giudicante, nell’esercizio del proprio potere discrezionale (sindacabile in sede giurisdizionale secondo le regole generali), ritiene correttamente ed esaustivamente istruito. (4).


(1) Conformi: Cons. Stato, sez. III, 17 ottobre 2023, n. 9018; Cass. civ., sez. lav., 7 ottobre 2022, n. 29332.

(2) Conformi: Cons. Stato, sez. II, 11 maggio 2022, n. 3720; 12 ottobre 2020, n. 6058; 20 febbraio 2020, n. 1296. Per una specificazione del termine ragionevole – da ritenersi di norma compreso nei 30 giorni dalla conoscenza qualificata dell’illecito di corpo – v. Cons. Stato, sez. II, n. 5449 del 2025; sez. I, pareri nn. 854 del 2024 e 110 del 2024.

(3) Conformi: in parte: Cass. civ., sez. III, 13 aprile 2005, n. 7683 (in tema di obbligo di astensione del giudice nel processo).

(4) Non risultano precedenti negli esatti termini


Anno di pubblicazione:

2025

Materia:

MILITARE

IMPIEGATO dello Stato e pubblico in genere, PROCEDIMENTO disciplinare

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri