Sul transito nei ruoli civili del militare in ferma quadriennale vincitore del concorso, ma inidoneo al servizio attivo
Sul transito nei ruoli civili del militare in ferma quadriennale vincitore del concorso, ma inidoneo al servizio attivo
Sul transito nei ruoli civili del militare in ferma quadriennale vincitore del concorso, ma inidoneo al servizio attivo
Militare – Transito nei ruoli civili – Volontario in ferma quadriennale – Sopravvenuta inidoneità al servizio attivo – Condizioni
È illegittimo il provvedimento di esclusione del militare dal transito nei ruoli civili del Ministero della difesa, in quanto volontario in ferma prefissata quadriennale vincitore del concorso e poi divenuto inidoneo al servizio attivo, poiché anche tale categoria è beneficiaria del diritto di transito previsto dall’art. 930, comma 1, del d.lgs. n. 66 del 15 marzo 2010, in forza dell’art. 930, comma 1-bis.1., introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. t), n. 1), del d.lgs. n. 173 del 27 dicembre 2019, che ciò prevede con effetto retroattivo dal 2010, perciò applicabile anche ai provvedimenti adottati in data antecedente alla sopravvenienza normativa. (1).
In motivazione, ha chiarito la sezione che: i) il principio di mantenimento ove più possibile del rapporto di servizio, oltre ad essere connaturale ad un ordinamento democratico “fondato sul lavoro” (art. 1 Cost.), risponde, nel caso in cui si tratti di personale appartenente alle forze armate, alla finalità di riconoscimento da parte del legislatore dei meriti acquisiti; ii) l’art. 930, comma 1-bis.1., del d.lgs. n. 66 del 2010 si riferisce a tutti i casi di carenza della specifica idoneità psicofisica richiesta per l’immissione del volontario in servizio permanente e dunque anche ai casi di profilo sanitario insufficiente e non solamente ai casi di inidoneità assoluta al servizio militare (riforma); iii) una diversa lettura avrebbe l’illogica e paradossale conseguenza di consentire il passaggio nei ruoli civili del Ministero ai soli soggetti da riformare, portatori cioè delle problematiche di salute più gravi e/o limitanti, con esclusione di coloro che presentano solo problemi minori (e, dunque, di coloro che, pure inidonei al servizio militare, avrebbero una migliore validità psico-fisica ai fini del servizio civile). Si evidenzia che mentre il beneficio recato dal comma 1-bis (introdotto dalla novella di cui all’art. 1, comma 1, lett. g) del d.lgs. 29 maggio 2017, n. 94) ha portata espressamente retroattiva “…si applica a decorrere dall’entrata in vigore del codice …”; quello di cui al comma 1-bis.1 (introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. t), n. 1), d.lgs. 27 dicembre 2019, n. 173), lettera a-bis (lettera inserita dall’art. 3, comma 1, lett. f), l. 5 agosto 2022, n. 119), invece, non contiene tale clausola, il che potrebbe implicare l’applicazione dell’art. 11 disp. prel. c.c.
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. II, 11 ottobre 2021, n. 6794; sez. I, 24 agosto 2020, n. 1428.
Anno di pubblicazione:
2025
Materia:
MILITARE
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri