Sul terzo condono edilizio in area vincolata e sull'applicabilità della normativa prevista per l'isola di Ischia
Sul terzo condono edilizio in area vincolata e sull'applicabilità della normativa prevista per l'isola di Ischia
Sul terzo condono edilizio in area vincolata e sull'applicabilità della normativa prevista per l'isola di Ischia
Edilzia e urbanistica – Condono – Aree vincolate – Aumento volume e superficie – Inammissibilità
Ai sensi dell''art. 32, comma 27, lett. d) del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (cd. "terzo condono") le opere abusivamente realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli, anche di carattere relativo come il vincolo d'insieme, sono sanabili solo se, oltre al ricorrere di alte condizioni, siano opere minori senza aumento di volume e superficie. (1).
Edilizia e urbanistica – Condono – Annullamento d'ufficio – Dichiarazione inveritiera – Decorso termine – Irrilevanza
Risulta adeguatamente motivato un atto di annullamento d'ufficio del titolo edilizio rilasciato in sede di condono con riguardo alla non veritiera dichiarazione, nella pratica di condono, dell’insussistenza di vincoli paesaggistici, in grado di escludere qualunque legittimo affidamento del privato, anche alla luce della responsabilità assunta con il rilascio della dichiarazione, ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445. La natura non veritiera delle dichiarazioni, indipendentemente dal rilievo penale della vicenda, giustifica il superamento del termine di 18 mesi (ora 12) previsto dal comma 1 dell’art. 21 nonies legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi dell’art. comma 2 bis del medesimo articolo. (2).
Edilizia e urbanistica – Condono – Norma eccezionale – Applicabilità – Ambito territoriale – Finalità
L’art. 25 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito dalla legge 16 novembre 2018 n. 109, detta una disciplina eccezionale per la rapida definizione delle istanze di condono degli immobili danneggiati o distrutti dal sisma del 21 agosto 2017 (situati nei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia) in quanto presupposto necessario per la positiva definizione del procedimento di concessione dei contributi per la ricostruzione (ai sensi del comma 3) e non si applica pertanto al di fuori dell'indicato ambito territoriale; a fronte della diversità delle situazioni non è invocabile la violazione del principio di eguaglianza e quello della omogeneità territoriale. (3).
Cfr Cass. pen., sez. III, 02 marzo 2023, n. 14583 secondo cui in tema di reati edilizi, la procedura acceleratoria prevista dall'art. 25 d.l. 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla l. 16 novembre 2018, n. 130, per le domande di condono già presentate, riguardanti gli immobili danneggiati dagli eventi sismici dell'agosto 2017, ubicati nei comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno, non trova applicazione in relazione agli immobili che non possono usufruire dei contributi statali per la riparazione e la ricostruzione di cui all'art. 21, comma 2-bis, d.l. citato, in quanto oggetto di ordine di demolizione o di ripristino impartito dal giudice penale.
(1) Conformi: xx multis Cons. Stato sez. VII, 21 luglio 2025, 6393 e 6392; 6 maggio 2025, n. 3861; 24 aprile 2025, n. 3550.
(2) Conformi: Cons. Stato, sez. VI, 23 ottobre 2023, n. 9143; Ad. plen., 17 ottobre 2017, n. 8.
(3) Non risultano precedenti negli esatti termini
Anno di pubblicazione:
2025
Materia:
EDILIZIA e urbanistica, CONDONO EDILIZIO
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri