Sulla nozione di violazione rilevante ai fini della decadenza da incentivi energetici in caso di informazioni incomplete o documentazione contraddittoria

Sulla nozione di violazione rilevante ai fini della decadenza da incentivi energetici in caso di informazioni incomplete o documentazione contraddittoria


Energia elettrica ed energia in genere – Energia rinnovabile – Violazioni – Decadenza da incentivi – Atto amministrativo – Annullabilità – Termine ragionevole – Regime transitorio


In materia di decadenza dagli incentivi energetici disposta dal gestore dei servizi energetici (GSE), nei casi in cui trova applicazione la disciplina transitoria contenuta nell’art. 56, comma 8, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il termine di cui all’art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 si applica solo a far data dalla sua introduzione e non dall'adozione dell'atto. Ove il tempo trascorso prima dell’entrata in vigore della novella, da solo o sommato a parte di quello sopravvenuto, sia di per sé già tale da superare il vaglio di «ragionevolezza», è di tutta evidenza che quest’ultimo non può risolversi in una sorta di rimessione in termini di un’amministrazione lungamente inerte. (1).

 

Energia elettrica ed energia in genere – Energia rinnovabile – Incentivi – Rilevanza delle violazioni – Decadenza – Autotutela doverosa – Applicabilità – Principio di autoresponsabilità


In materia di decadenza dagli incentivi energetici, il richiamo ai presupposti di cui all’art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, contenuto nell'art. 42, comma 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è comprensivo anche delle regole sulla autotutela doverosa parziale di cui all’art. 21-nonies, comma 2-bis della citata legge n. 241 del 1990 ma i relativi principi necessitano di un adattamento alle peculiarità del potere di decadenza. In particolare, essi finiscono per assumere una notazione di maggior rigore in ragione della centralità del principio di autoresponsabilità nella produzione di dichiarazioni e di documenti che governa l’accesso agli incentivi. (2).
In applicazione di tale principio la sezione ha concluso per la sostanziale neutralità dello scrutinio dell’elemento soggettivo (e quindi dell’eventuale buona fede del dichiarante), nonché per la inconfigurabilità del falso innocuo, non potendo il gestore dei servizi energetici farsi carico di dimostrare l’intento sotteso alla mancata prospettazione di un quadro reale, salvo rilevarne la conseguenza finale.

 

Energia elettrica ed energia in genere – Energia rinnovabile – Incentivi – Decurtazione – Giudizio di rilevanza – Gestore servizi energetici – Presupposti – Violazioni di minore entità


La decurtazione percentuale degli incentivi energetici in luogo della decadenza, prevista dall’art. 42, comma 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, presuppone un giudizio aggiuntivo di rilevanza della violazione da parte del gestore dei servizi energetici (GSE) e si pone come una sanzione minore rispetto alla decadenza in quanto la salvaguardia, almeno in parte, della situazione riscontrata, è ritenuta compatibile con le esigenze pubblicistiche sottese al potere di vigilanza. Esso riguarda le sole violazioni di minore entità e non quelle rilevanti ai fini dell’ottenimento dell’incentivo (3).

 

Energia elettrica ed energia in genere – Energia rinnovabile – Artato frazionamento – Rilevanza – Decadenza


L'artato frazionamento degli impianti costituisce abuso del diritto nello specifico settore dei meccanismi di incentivazione per la produzione di energia da fonti rinnovabili e costituisce una violazione rilevante ai fini della decadenza dagli incentivi energetici, in quanto l’elusione delle regole di settore al fine di conseguire vantaggi non spettanti, quale che ne sia la natura, non può assurgere a fattispecie costitutiva del diritto all’incentivazione (o del diritto a un’incentivazione superiore a quella spettante), in quanto pregiudica gli altri operatori economici che quelle regole hanno rispettato, vanifica l’imposizione di specifici requisiti di potenza per l’ammissione al beneficio e frustra, in ultima analisi, la stessa finalità perseguita attraverso la distribuzione delle risorse, scarse per definizione. (4).
In motivazione la sezione ha precisato che, per «artato frazionamento», deve intendersi la pratica utilizzata dal produttore di energia rinnovabile per ottenere incentivi non dovuti o maggiori rispetto a quelli effettivamente spettanti, o comunque un beneficio, mediante la divisione di un unico impianto in due o più di taglia più piccola, con ciò danneggiando non solo le casse dello Stato ma anche gli altri produttori, giusta la natura limitata delle somme destinate allo scopo.
Sul piano probatorio, ai fini della sussistenza dell’artato frazionamento di un impianto, è sufficiente che esso possa ragionevolmente e non illogicamente desumersi da fatti gravi, precisi e concordanti che, nel caso sottoposto al vaglio della sezione, sono rappresentati dalla sostanziale contestualità di richieste e adempimenti, dalla contiguità degli impianti (tutti di analoga potenza) e delle particelle di ubicazione, poi confluite in una sola dopo essere rimaste frazionate per il tempo necessario all’inoltro delle singole istanze e dalla identità del soggetto responsabile.


(1) Conformi: in parte: con riferimento alla non retroattività del termine decadenziale di cui all’art. 21-nonies della l. n. 241 del 1990: Cons. Stato, sez. VI, 24 febbraio 2025, n. 1523; 20 febbraio 2023, n. 1706.

(2) Conformi: in parte: in relazione alla diversa natura della decadenza rispetto all’annullamento d’ufficio: Cons. Stato, sez. II, 24 dicembre 2024, n. 10387; 25 marzo 2024, n. 2832; 29 dicembre 2022, n. 11545; 12 aprile 2022, n. 2747; sez. VI, 24 gennaio 2022, n. 462; 3 gennaio 2022, n. 9; 20 gennaio 2021, n. 594; sez. IV, 28 settembre 2021, n. 6516: Cons. Stato, Ad. plen. 11 settembre 2020, n. 18 (oggetto della News UM n. 109/2020, nonché in Foro it., 2021, I, 175).

(3) Conformi: in parte: sull’applicabilità del potere di riduzione di incentivi energetici: Cons. Stato, sez. II, 5 settembre 2025, n. 7212; 25 marzo 2024, n. 2832; 12 giugno 2024, n. 5290; 4 aprile 2022, n. 2486; sez. IV, 24 gennaio 2022, n. 462.

(4) Conformi: Cons. Stato, sez. II, 3 ottobre 2025, n. 7774; 31 luglio 2023, n. 7402; 18 gennaio 2023, n. 640; Cons. Stato, sez. II, 11 febbraio 2025, n. 1096; 8 agosto 2023, n. 7706.


Anno di pubblicazione:

2025

Materia:

ENERGIA elettrica ed energia in genere, ENERGIA rinnovabile

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri