Sul diniego del rinnovo della patente in caso di uso di farmaci oppioidi e sui presupposti della compensazione delle spese di lite
Sul diniego del rinnovo della patente in caso di uso di farmaci oppioidi e sui presupposti della compensazione delle spese di lite
Sul diniego del rinnovo della patente in caso di uso di farmaci oppioidi e sui presupposti della compensazione delle spese di lite
Circolazione stradale – Patente di guida – Requisiti - Rinnovo – Buprenorfina – Farmaco oppiode
È legittimo il giudizio di inidoneità espresso dalla commissione medico - legale per il rinnovo della patente a causa del «documentato trattamento antalgico con buprenorfina» del richiedente, trattandosi di farmaco oppioide che integra la fattispecie preclusiva di cui al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, allegato III, punto F.1 secondo cui la patente di guida non deve essere rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che faccia uso di sostanze psicotrope o stupefacenti, qualunque sia la categoria di patente richiesta. (1).
Giustizia amministrativa – Spese giudiziali – Compensazione – Difficoltà di accertamento della vicenda fattuale
Le spese processuali possono essere compensate in caso di oggettiva difficoltà di accertamento della vicenda fattuale, idonea ad incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti. (2).
(1) Non risultano precedenti negli esatti termini
(2) Conformi: Cons. Stato, sez. VI, 30 gennaio 2020, n. 780
Anno di pubblicazione:
2025
Materia:
CIRCOLAZIONE stradale, PATENTE di guida
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri