Sulla giurisdizione per le controversie in tema di benefici previsti in caso di decesso o lesioni per esposizione all’uranio impoverito

Sulla giurisdizione per le controversie in tema di benefici previsti in caso di decesso o lesioni per esposizione all’uranio impoverito


Militare – Vittime del dovere - Domanda di riconoscimento dei benefici previsti in caso di decesso o lesioni per esposizione all’uranio impoverito – Diniego – Controversia – Giurisdizione del giudice ordinario - Ricorso straordinario – Inammissibilità.

In relazione ai benefici di cui alla l. n. 266 del 2005, art. 1, comma 565, in favore delle vittime del dovere, il legislatore ha configurato un diritto soggettivo, e non un interesse legittimo, in quanto, sussistendo i requisiti previsti, i soggetti di cui al comma 563, dell'art. 1 di quella legge, o i loro familiari superstiti, hanno una posizione giuridica soggettiva nei confronti di una pubblica amministrazione priva di discrezionalità, sia in ordine alla decisione di erogare, o meno, le provvidenze che alla misura di esse. Pertanto, il ricorso straordinario deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice ordinario (1).

(1) Precedenti conformi: Cass. civ.,sez. un., 16 novembre 2016, n. 23300; Cass. civ., sez. un., 17 novembre 2016, n. 23396; Cass. civ., sez. un., 13 gennaio 2017, n. 759; Cass. civ. sez. un., 11 aprile 2018, n. 8982; Cass. civ., sez. un., 22 agosto 2019, n. 21606; Cons. Stato, sez. IV, 3 aprile 2017, n. 1505 che, seppure ha deciso il merito della controversia poiché la parte appellante non aveva contestato con specifica doglianza, ex art. 9 c.p.a., la spettanza della giurisdizione al giudice ordinario, ha dato atto della giurisprudenza che per tali controversie ravvisa la giurisdizione del giudice ordinario affermando di condividerla. Di recente, Ta.r. per il Lazio, sez. I-bis, 16 ottobre 2023, n. 15275.


Anno di pubblicazione:

2023

Materia:

MILITARE

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri