Sul premio residuale anti esodo per i militari controllori di volo cessati dal servizio

Sul premio residuale anti esodo per i militari controllori di volo cessati dal servizio


Militare – Trattamento economico – Premio residuale anti esodo – Natura giuridica – Diritto soggettivo


Il c.d. premio residuale anti esodo ‐ previsto dall’art. 2262 del d.lgs. n. 66 del 15 marzo 2010, per gli ufficiali e sottufficiali, già titolari di abilitazione per il traffico aereo, nonché dall’art. 2261 del d.lgs. n. 66 del 2010 per gli ufficiali in servizio permanente in possesso del brevetto di pilota militare - ha natura di diritto soggettivo di credito in quanto riconosciuto e disciplinato direttamente dalla legge (1).

 

Militare – Trattamento economico – Premio residuale anti esodo – Collocamento in ausiliaria ed in aspettativa per riduzione dei quadri – Spettanza – Condizioni


Il diritto soggettivo di credito di accedere, a termine carriera, al c.d. premio anti esodo di cui agli artt. 2261 e 2262 del d.lgs. n. 66 del 15 marzo 2010, spetta, per scelta univoca della legge, ai controllori di volo cessati dal servizio «al raggiungimento dei limiti di età», anche se si siano in precedenza trovati in una situazione intermedia, su base volontaristica, che il legislatore ha inteso equiparare alla prima, quali il collocamento in ausiliaria e l’aspettativa per riduzione dei quadri, salvo attendere il verificarsi dell’evento del raggiungimento del limite d’età, siccome condizionante l’accesso alla relativa elargizione. (2).
In motivazione, la sezione ha evidenziato che: a) l’aspettativa per riduzione dei quadri: a1) è una delle posizioni di stato giuridico del servizio permanente, che astringe il militare a tutti gli obblighi della disciplina e del grado, oltre che a quelli specifici di cui all’art. 909 del d.lgs. n. 66 del 2010 (richiamo, disponibilità ad essere utilizzati per esigenze del Ministero della difesa o di altri Ministeri, ecc.), fino alla cessazione dal servizio, a domanda o per raggiungimento del limite di età; a2) consegue ad esigenze organizzative dell’amministrazione di appartenenza, a fronte delle quali il dipendente versa in una situazione di sostanziale soggezione; a3) sicché sarebbe addirittura discriminatorio farne conseguire effetti pregiudizievoli in termini di maturazione delle condizioni per fruire di un istituto premiale di una carriera che comunque si è già consolidata per durata e tipologia di servizio; b) il collocamento in ausiliaria avviene: b1) ex art. 992 del d.lgs. n. 66 del 2010, d’ufficio al raggiungimento del limite massimo di età previsto per il grado e questo automaticamente non sarebbe di ostacolo al premio; b2) a domanda, nel caso di cui all’art. 909, comma 4, del d.lgs. n. 66 del 2010, ma, in tale ultimo caso, trova applicazione la norma transitoria di cui all’art. 2229, comma 3, del d.lgs. n. 66 del 2010, secondo cui, fino al 31 dicembre 2025, il collocamento in ausiliaria è equiparato a tutti gli effetti a quello per il raggiungimento del limite di età.


(1) Conformi: Corte Cost., 11 dicembre 2023, n. 169, (oggetto della News UM n. 2 del 9 gennaio 2024); Corte Cost., 5 luglio 2022, n. 169, (oggetto della News UM n. 81/2022).

(2) Non risultano precedenti negli esatti termini


Anno di pubblicazione:

2025

Materia:

MILITARE

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri