È illegittima la legge regionale della Liguria che vieta l’esercizio dell’attività venatoria nei boschi interessati da incendi per tre anni

È illegittima la legge regionale della Liguria che vieta l’esercizio dell’attività venatoria nei boschi interessati da incendi per tre anni

Con la sentenza in rassegna la Corte costituzionale ha accolto la q.l.c. dell’art. 46, comma 5, della legge della Regione Liguria 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico), come aggiunto dall’art. 1 della legge della Regione Liguria 7 ottobre 2008, n. 35, recante “Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico)”, che prevede che nei boschi percorsi da incendi è vietato per tre anni l’esercizio dell’attività venatoria, qualora la superficie bruciata sia superiore ad un ettaro e i boschi siano opportunamente tabellati.