News UM n. 38/2024. L’Adunanza plenaria chiarisce natura, perimetro, regole e limiti della c.d. ‘sospensione impropria’ nel processo amministrativo Titolo Esteso Testo Campo Obbligatorio L’Adunanza plenaria - premessa la ricostruzione dell’istituto della sospensione nel processo civile e nel processo amministrativo - definisce la disciplina della sospensione impropria nel processo amministrativo, individuandone, a conclusione di una approfondita esegesi letterale, storica e sistematica, presupposti, limiti, garanzie e ratio essendi. La sussumibilità dell’istituto nella sospensione impropria in senso lato nella previsione ex art. 295 c.p.c. è il dato di partenza dell’intera costruzione interpretativa resa anche alla luce dei principi che informano il processo ex art. 111 Cost., la quale oltre che conforme al dato costituzionale ed eurounitario si rivela risolutiva (e conciliativa) di molte esigenze interne al processo. Il perimetro applicativo del codice di procedura civile nel processo amministrativo, la nozione di pregiudizialità, il ruolo delle parti (anche nella prospettiva ex art. 73 comma 3, c.p.a.), il rapporto tra l’art. 295 e l’art. 296 c.p.c. e tutte le questioni inerenti alla prosecuzione del giudizio (a partire dalla perentorietà del termine), la cifra di una pronuncia nomofilattica – nei principi espressi e nella ampiezza degli argomenti a sostegno – di estrema importanza
News n. 46/2024. L’Adunanza plenaria si pronuncia in ottemperanza sulla questione del riconoscimento in Italia delle qualifiche professionali conseguite all’estero L’Adunanza plenaria, pronunciando in sede di ottemperanza, ha ritenuto: a) che le misure organizzative adottate dall’Amministrazione in sede di esecuzione del giudicato inducano ad apprezzare la collaborazione istituzionale, volta ad evitare l’ulteriore proposizione di ricorsi nella materia in esame, ed a ritenere ragionevole la previsione formulata nei chiarimenti, in base alla quale le domande di riconoscimento dei titoli di qualificazione professionale acquisiti all’estero ai fini dell’abilitazione in Italia all’insegnamento dovrebbero essere definite in tempo utile per l’assegnazione degli incarichi di docenza per il prossimo anno scolastico; b) che per quanto riguarda invece i ricorsi in ottemperanza in decisione, deve constatarsi che le domande di riconoscimento presentate dalle ricorrenti non sono state ancora definite, malgrado la loro posizione qualificata, derivante dal giudicato a loro favore e che l’eventuale necessità di definire criteri o introdurre ulteriori strumenti per facilitare la definizione delle domande possano essere sempre devolute dalle ricorrenti alla cognizione dell’Adunanza plenaria, nella sede dell’ottemperanza, con gli strumenti di tutela previsti in caso di eventuali ulteriori ritardi; c) di accogliere i ricorsi in ottemperanza e, per l’effetto, di ordinare al Ministero dell’istruzione e del merito di esaminare e definire le domande di riconoscimento delle qualifiche professionali acquisite all’estero dalle ricorrenti, entro il termine di 30 giorni, decorrente dalla comunicazione della sentenza .
News n. 44/2024. Alla Corte di giustizia UE la questione dell’incameramento della “garanzia provvisoria”, quale ipotetica sanzione disposta a seguito di esclusione dalla gara È rimessa alla Corte di giustizia UE la seguente questione pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE: “se gli artt. 16, 49, 50 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, l’art. 4, Protocollo 7, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo-CEDU, l’art. 6 del TUE, i principi di proporzionalità, concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi di cui agli artt. 49, 50, 54 e 56 del TFUE, ostino a norme interne (artt. 38, comma 1, lett. i, 48 e 75 del d.lgs. n. 163 del 2006) che prevedono l’applicazione dell’incameramento della cauzione provvisoria, quale conseguenza automatica dell’esclusione di un operatore economico da una procedura di affidamento di un contratto pubblico di lavori, altresì a prescindere dalla circostanza che lo stesso sia o meno risultato aggiudicatario della gara.
News UM 35/2024. Le “barriere” regionali alla libertà di iniziativa economica all’esame della Corte costituzional Con l’ordinanza in esame il T.a.r. per l’Umbria dubita della legittimità costituzionale della legge regionale umbra che fissa tra i requisiti per l'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea e conseguentemente per l'accesso al relativo esame di ammissione, la residenza in un comune dell'Umbria.
News n. 40/2024. L’accesso al fascicolo processuale informatico “inter alios” come corollario del giusto processo: il punto della Plenaria Il processo amministrativo telematico ha fatto emergere la necessità di adottare un’adeguata regolamentazione di tutte le fasi prodromiche e preliminari alla costituzione in giudizio delle parti, rimesse nel sistema cartaceo alle singole prassi degli uffici giudiziari, tra cui – alla luce del necessario contemperamento della tutela della riservatezza dei dati personali e del diritto di difesa – si annovera quella dell'accesso ai fascicoli informatici processuali da parte del terzo. L’ordinanza assume un’importante rilevanza anche sotto il profilo del diritto processuale generale rappresentando la prima analisi sistematica e meditata su tale questione.
News n. 43/2024. Alla Corte di giustizia la questione della corretta interpretazione della disciplina sovranazionale in tema di indennità per le missioni sotto l’egida della UE Il Consiglio di Stato pone alla Corte di giustizia UE alcuni quesiti in ordine alla corretta interpretazione della disposizione comunitaria che regola le indennità erogate al personale impegnato nella missione internazionale denominata “Eupol” (European Police mission).
News UM n. 37/2024. Nessuna violazione del principio di eguaglianza tributaria per la sugar tax E’ infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi da 661 a 676, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 […]”), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Cost.
News informativa 25 marzo 2024 – Rassegna monotematica - Governo del territorio. Aspetti generali e strumenti urbanistici
News UM 36/2024. Nuovamente alla Corte di giustizia UE la compatibilità col diritto dell’Unione europea della legislazione nazionale in materia di trattamento delle sostanze pericolose Vanno rimesse alla Corte di giustizia dell’Unione europea le seguenti questioni pregiudiziali: a) se la definizione di “presenza di sostanze pericolose” di cui all’art. 3, n. 12, della direttiva 2012/18/UE osti ad una prassi secondo la quale la previsione dei quantitativi di sostanze pericolose presenti all’interno di un impianto di trattamento dei rifiuti sia rimessa ad una procedura operativa implementata dal gestore (ed eventualmente recepita dall’autorizzazione di cui all’art. 23 della direttiva 2008/98/CE o di cui all’art. 4 della direttiva 2010/75/UE), la quale, qualificando i rifiuti come miscele ai sensi dell’art. 3, n. 11, della direttiva 2012/18/UE, contempli il costante monitoraggio del quantitativo delle sostanze pericolose presenti all’interno dell’impianto e garantisca il non superamento della soglia inferiore e della soglia superiore rispettivamente previste nella colonna 2 e nella colonna 3 dell’allegato 1 alla direttiva 2012/18/UE”; b) se l’art. 7 della direttiva 2012/18/UE, che prevede che il gestore sia obbligato a trasmettere “una notifica all'autorità competente” contenente le informazioni elencate nell’art. 7, paragrafo 1, della medesima direttiva, interpretato alla stregua dei principi di concorrenza e di libertà di stabilimento, osti ad una norma quale quella dell’art. 13, commi 1, 2 e 5, del d.lgs. n. 105 del 2015 che prevede che la comunicazione delle informazioni debba avvenire esclusivamente mediante “una notifica, redatta secondo il modulo riportato in allegato 5” (comma 1), “sottoscritta nelle forme dell'autocertificazione secondo quanto stabilito dalla disciplina vigente” (comma 2), “trasmessa dal gestore ai destinatari di cui al comma 1 in formato elettronico utilizzando i servizi e gli strumenti di invio telematico messi a disposizione attraverso l'inventario degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti di cui all'articolo 5, comma 3” oppure “esclusivamente via posta elettronica certificata firmata digitalmente” (comma 5), escludendo, per quel che interessa questo giudizio, una modalità di comunicazione effettuata attraverso “una procedura operativa implementata dal gestore” che contempli il costante monitoraggio del quantitativo delle sostanze pericolose presenti all’interno dell’impianto e garantisca il non superamento della soglia inferiore e della soglia superiore rispettivamente previste nella colonna 2 e nella colonna 3 dell’allegato 1 alla direttiva 2012/18/UE (1).
News n. 42/2024. Il reato di c.d. piccolo spaccio non può essere automaticamente ostativo alla procedura di emersione dal lavoro irregolare E’ incostituzionale, in riferimento all’art. 3 Cost., l’art. 103, comma 10, lett. c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”), nella parte in cui, nel contemplare i «reati inerenti agli stupefacenti», non esclude il reato di cui all’art. 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (“Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”)