Sospensione delle azioni esecutive nei confronti degli enti del servizio sanitario nel periodo di emergenza Covid-19

Sospensione delle azioni esecutive nei confronti degli enti del servizio sanitario nel periodo di emergenza Covid-19


Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Azione esecutiva – Nei confronti degli enti del servizio sanitario - Nel periodo di emergenza Covid-19 – Art. 117, comma 4, d.l. n. 34 del 2020 – Rileva solo nella fase rimessa al Commissario ad acta. 

 

           L’eccezionale sospensione dell’azione esecutiva nel processo amministrativo, disposta dall’art. 117, comma 4, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, viene in rilievo solo nella fase propriamente esecutiva affidata al Commissario ad acta (1). 

 

(1) Ha ricordato la Sezione che il d.l. 19 maggio 2020, n. 34, contenente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, all’art. 117, comma 4, ha disposto quanto segue: “Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 nonché per assicurare al Servizio sanitario nazionale la liquidità necessaria allo svolgimento delle attività legate alla citata emergenza, compreso un tempestivo pagamento dei debiti commerciali, nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 19, d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive. I pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalle regioni agli enti del proprio Servizio sanitario regionale effettuati prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento non producono effetti dalla suddetta data e non vincolano gli enti del Servizio sanitario regionale e i tesorieri, i quali possono disporre, per le finalità dei predetti enti legate alla gestione dell'emergenza sanitaria e al pagamento dei debiti, delle somme agli stessi trasferite durante il suddetto periodo. Le disposizioni del presente comma si applicano fino al 31 dicembre 2020”.  

La disposizione in esame, intanto, siccome dettata per finalità di interesse generale, ha natura cogente ed imperativa e dunque, va applicata anche d’ufficio, ossia pure in assenza di specifiche eccezioni di parte. Inoltre, ad avviso del Tar, la disposizione - ancora in fase di conversione al momento del passaggio in decisione della presente controversia – è da ritenersi applicabile anche ai giudizi di ottemperanza promossi innanzi al giudice amministrativo, rientrando ormai pacificamente l’azione ex art. 112 c.p.a. nel novero delle azioni esecutive. In tal senso si era già espressa la giurisprudenza, anche di questa Sezione (Tar Reggio Calabria, ord. 12 agosto 2011, n. 364), in relazione all’art. 11, comma 2, d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla l. 30 luglio 2010, n. 122, ed all’art. 1, comma 51, l. 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011), secondo cui nell’ambito delle Regioni già sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari “non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime, fino al 31 dicembre 2011”, termine poi prorogato più volte, fino al 31 dicembre 2013.  

Invero la succitata normativa, cui la recente disposizione adottata per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 è sovrapponibile anche nella formulazione letterale, venne integrata dall’art. 6 bis, d.l. n. 158 del 2012 con l’espresso riferimento alle azioni ex art. 112 c.p.a., ma detta integrazione – rileva il Tar – non fu novativa e valse piuttosto a chiarire i termini dell’originario disposto normativo del 2010, emanato in un tempo in cui il giudizio di ottemperanza era stato appena codificato. Pertanto, a distanza di dieci anni, il testo del comma 4 dell’art. 117 d.l. n. 34 del 2020, per quanto menzionante in generale le azioni esecutive, non può che leggersi come comprensivo di quelle promosse in sede di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo. 3.2. Bisogna soggiungere che tutte le succitate disposizioni, intercorse tra il 2010 ed il 2012, vennero dichiarate costituzionalmente illegittime, per violazione degli artt. 24 e 111 Cost.., con la sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 12 luglio 2013 (cui seguì la pronuncia n. 257 del 2013 a seguito dell’ordinanza n. 42 del 2013 del Tar Reggio Calabria, di rimessione alla Corte del testo normativo come modificato con il d.l. n. 158 del 2012), che rilevò, anche a cagione delle numerose proroghe via via disposte, una sostanziale vanificazione degli effetti della tutela giurisdizionale già conseguita dai numerosi creditori delle aziende sanitarie procedenti nei giudizi esecutivi.  

Ciò premesso, alla luce della complessiva riflessione giurisprudenziale svolta sulla precedente ipotesi di blocco delle azioni esecutive, il Tar ritiene, tenendo soprattutto conto e della speciale natura del giudizio di ottemperanza e degli interessi costituzionali in gioco, di dover dar seguito all’indirizzo secondo il quale l’eccezionale sospensione dell’azione esecutiva nel processo amministrativo debba venire in rilievo solo nella fase propriamente esecutiva affidata al Commissario ad acta (Cons. St., sez. III, 11 luglio 2013, n. 3726).

Peraltro, il richiamato art. 117, nel suo complesso, fissa delle priorità legate alla gestione dell’emergenza sanitaria e al pagamento dei debiti, ma non esclude il pagamento di debiti pregressi (nella specie, peraltro, si tratta di un debito riconosciuto e accertato fin dal 2008), tanto da prevedere anche il ricorso a forme di anticipazioni di liquidità, per le Regioni “i cui enti del Servizio sanitario nazionale a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19 non riescono a far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019 relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali” (comma 5), cui pure potrebbe ascriversi il debito per cui è causa.  

In conclusione, il Tar stabilisce che sarà il Commissario ad acta, organo dell’esecuzione, a farsi eventualmente carico di coordinare l’esercizio del proprio incarico con le priorità fissate dalla previsione emergenziale, se ancora vigente al momento del suo insediamento. 


Anno di pubblicazione:

2020

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa, Covid–19

GIUSTIZIA amministrativa, GIUDIZIO di ottemperanza

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri