Per il disciplinare a carico del personale della polizia giudiziaria, a seguito di condanna penale definitiva, valgono i termini della l. n. 97 del 2001

Per il disciplinare a carico del personale della polizia giudiziaria, a seguito di condanna penale definitiva, valgono i termini della l. n. 97 del 2001

La Corte costituzionale, nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 17 delle disposizioni di attuazione al c.p.p. – in materia di termini del procedimento disciplinare instaurato nei confronti di un ufficiale di polizia giudiziaria condannato, con sentenza penale irrevocabile, per gli stessi fatti – suggerisce la corretta ricostruzione del quadro normativo vigente il quale, giusta la previsione della norma generale di cui all’art. 5, comma 4, della legge n. 97 del 2001, impone termini di decadenza per l’inizio e per la conclusione del procedimento disciplinare (rispettivamente, 90 e 180 giorni) validi per tutto il settore del pubblico impiego, ivi compresi gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia.