Il Tar Lazio solleva q.l.c. della norma che richiede l’autorizzazione della Banca d’Italia per proporre azioni civili nei confronti dei commissari straordinari

Il Tar Lazio solleva q.l.c. della norma che richiede l’autorizzazione della Banca d’Italia per proporre azioni civili nei confronti dei commissari straordinari

Il T.a.r. per il Lazio dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 72, comma 9, del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (t.u.b.), nella parte in cui subordina la proposizione delle azioni civili nei confronti dei commissari straordinari alla preventiva autorizzazione della Banca d’Italia, per contrasto con gli articoli 3, 24, 28, 47, 97, 101, 102, 103, 111, 113 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, nonché per contrasto con gli artt. 11 e 117 della Costituzione.