Esclusione dalle gare pubbliche per irregolarità fiscale
Esclusione dalle gare pubbliche per irregolarità fiscale
Contratti della Pubblica amministrazione – Esclusione dalla gara – Irregolarità fiscale - Istanza definizione agevolata debiti tributari pendenti – Inoltrata nei termini di scadenza del bando - Non c’è irregolarità fiscale.
Ai fini dell’accertamento dei requisiti di partecipazione alle gare pubbliche, la condizione di regolarità fiscale, richiesta, a pena di esclusione, dall’art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016, deve essere ritenuta sussistente, ai sensi dell’art. 1 quater, comma 1, d.l. n. 50 del 2017, convertito con modificazioni dalla l. n. 96 del 2017, allorché, pur in presenza di iscrizioni a ruolo per importi superiori alla soglia indicata dall’art. 48 bis, d.P.R. n. 602 del 1973, l’interessato abbia dato prova del rituale inoltro, entro i termini di scadenza del bando, dell’istanza di definizione agevolata dei debiti tributari pendenti, certificati dall’Agenzia delle Entrate, presentata ai sensi dell'art. 6, d.l. n. 193 del 2016 (1).
(1) Ad avviso del Tar, in ragione di tale principio, si deve concludere che mediante la proposizione dell’istanza di definizione agevolata dei carichi tributari pendenti, in data antecedente alla scadenza stabilita dal bando di gara, la ditta partecipante ha conseguito la condizione di “regolarità fiscale” richiesta, pena l’esclusione dalla gara, dall’art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016, dovendosi peraltro ritenere irrilevante, ai fini della valida partecipazione alla procedura, l’eventualità che la predetta condizione possa in futuro venire meno, anche in caso di inadempimento alle obbligazioni assunte con la definizione, come previsto dall’art. 1 quater, comma 2, d.l. n. 50 del 2017.
Ha aggiunto il Tar che l’esclusione dalla procedura di definizione dei debiti tributari, regolata dall’art. 6, d.l. n. 193 del 2016, produce effetti ex nunc, decorrenti dalla data del provvedimento con il quale viene comminata la decadenza dal beneficio, a norma dell’art. 1 quater, comma 2, d.l. n. 50 del 2017, senza poter quindi influire sulla legittimità dell’originario affidamento, rispetto al quale deve tenersi conto dei requisiti di affidabilità finanziaria dei partecipanti, sussistenti al momento della scadenza del bando.
Il Tar ha altresì dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 quater, comma 1, d.l. n. 50 del 2017, convertito con modificazioni dalla l. n. 96 del 2017, prospettata in relazione all’asserita violazione del principio solidaristico, di cui agli artt. 2, 3, comma 1, e 53 Cost., atteso che la disposizione censurata, riconducendo la condizione di regolarità fiscale all’attivazione della procedura di definizione dei debiti tributari, stabilisce un più che plausibile punto di equilibrio tra l’esigenza di provvedere all’acquisizione del gettito e la necessità di garantire l’esercizio dell’impresa economica, parimenti tutelata a livello costituzionale (art. 41 Cost.), senza in alcun modo alterare la distribuzione degli oneri fiscali sui contribuenti e condizionando la conservazione dei requisiti di affidabilità finanziaria delle imprese beneficiarie all’accoglimento dell’istanza di definizione e all’adempimento degli obblighi assunti in sede di adesione, così da richiedere una successiva e perdurante attività di vigilanza da parte delle Amministrazioni.
Anno di pubblicazione:
2018
Materia:
CONTRATTI pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione, REQUISITI di partecipazione
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri