E’ del giudice ordinario la competenza a decidere la controversia sulla spettanza del diritto all’elettorato attivo

E’ del giudice ordinario la competenza a decidere la controversia sulla spettanza del diritto all’elettorato attivo


Giurisdizione – Elezioni - Elettorato attivo – Diritto al voto – Controversia - Giurisdizione giudice ordinario

     La tutela del diritto fondamentale di elettorato attivo deve essere esercitata dinanzi al giudice ordinario quale giudice naturale dei diritti fondamentali e, tra questi, dei diritti politici (1).

 

(1) Ha chiarito la Sezione che la controversia promossa da soggetti che si ritengono lesi nel proprio diritto ad esercitare il diritto di voto (nella specie, si trattava di degenti ai quali non era stato consentito di votare in un cd. seggio volante, che avrebbe dovuto essere costituito all’interno del nosocomio) non ricade nell'ambito della giurisdizione amministrativa sul contenzioso elettorale, di cui agli artt. 126, 129 e 130 c.p.a..

Infatti, la giurisdizione che tali disposizioni assegnano al giudice amministrativo ha ad oggetto le sole “operazioni elettorali”, ossia la regolarità delle forme procedimentali di svolgimento delle elezioni, alle quali fanno capo nei singoli posizioni che hanno la consistenza dell'interesse legittimo, non del diritto soggettivo.

E benché tali operazioni non si esauriscano nelle attività di votazione, ma si estendano al procedimento elettorale preparatorio per le elezioni regionali e comprendano tutti gli atti del complesso procedimento, dall'emanazione dei comizi elettorali sino alla proclamazione degli eletti, resta tuttavia attribuita all'autorità giudiziaria ordinaria la cognizione delle controversie nelle quali si fanno valere posizioni di diritto soggettivo, quali quelle che si riconnettono al diritto di elettorato attivo (Cass. civ., S.U., ord., 20 ottobre 2016, n. 21262).


Anno di pubblicazione:

2019

Materia:

GIURISDIZIONE (in genere, amministrativa)

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri