Daspo ai tifosi con cappellini recanti l’effige stilizzata di Adolf Hitler

Daspo ai tifosi con cappellini recanti l’effige stilizzata di Adolf Hitler


Sport – Daspo – Tifosi con cappellini recanti l’effige stilizzata di Adolf Hitler – Legittimità.

 

       É legittimo il Daspo adottato nei confronti di tifosi che entravano allo stadio indossando cappellini recanti l’effige stilizzata di Adolf Hitler, essendo chiaro il messaggio apologetico di diffusione delle idee discriminatorie e di supremazia razziale del regime nazista, con comportamento idoneo a porre in pericolo l’ordine pubblico e sintomatico di una specifica pericolosità, a prescindere dunque dal verificarsi o meno di concreti episodi di violenza tra tifosi, si dà concretarsi il presupposto tipico per l’emanazione del Daspo previsto dall’art. 6, l. n. 401 del 1989 (1).

 

(1) Ha ricordato il Tar che il divieto di accesso agli impianti sportivi può essere imposto non solo nel caso di accertata lesione, ma anche in caso di pericolo di lesione dell'ordine pubblico, come nel caso di semplici condotte che comportano o agevolano situazioni di allarme e di pericolo; detto potere si connota infatti di un'elevata discrezionalità, in considerazione delle finalità di pubblica sicurezza cui è diretto (Cons. St., sez. III, 7 maggio 2019, n. 2916). Per tale misura, così come per tutto il diritto amministrativo della prevenzione, vale la logica del "più probabile che non", non richiedendosi la certezza ogni oltre ragionevole dubbio che le condotte siano ascrivibili ai soggetti destinatari. È dunque sufficiente una dimostrazione fondata su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, secondo un ragionamento causale di tipo probabilistico improntato a una elevata attendibilità (Cons. St., sez. III, 4 febbraio 2019, n. 866). 


Anno di pubblicazione:

2020

Materia:

SPORT, DIVIETO di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri