Compatibilità con i principi eurounitari e costituzionali del rito appalti super accelerato ex art. 120, comma 2 bis, c.p.a. - Dies a quo del termine per l'impugnazione dell'ammissione

Compatibilità con i principi eurounitari e costituzionali del rito appalti super accelerato ex art. 120, comma 2 bis, c.p.a. - Dies a quo del termine per l'impugnazione dell'ammissione


Processo amministrativo – Rito appalti - Rito superaccelerato – Art. 120, comma 2 bis, c.p.a. - Contrasto con i principi eurounitari e costituzionali – Manifesta infondatezza.

Processo amministrativo – Rito appalti - Rito superaccelerato – Art. 120, comma 2 bis, c.p.a. – Ammissione - Dies a quo dell’impugnazione – Ante d.lgs. n. 57 del 2017 – Conoscenza in forma diversa dalla pubblicazione - Rilevanza.

 

     L’onere dell’immediata impugnazione dell’ammissione alla gara degli altri concorrenti ad una gara pubblica, previsto dal comma 2 bis dell’art. 120 c.p.a., non contrasta né con il diritto europeo, a condizione che i provvedimenti emessi in tale fase siano accompagnati dall’esposizione dei motivi pertinenti, così da garantire che gli interessati possano conoscere dei vizi di legittimità eventualmente verificatisi, né con i principi costituzionali, non essendo ingiustificatamente lesivo del diritto a contestare in giudizio gli atti della pubblica amministrazione garantito dal combinato disposto dei più volte citati artt. 24 e 113 Cost. (1).

 

Prima delle modifiche introdotte dal d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, che ha sancito in modo espresso la necessità della pubblicazione ai fini della decorrenza del termine per azionare il rimedio ex art. 120, comma 2 bis, c.p.a. non vi sono ragioni sufficienti, legate all’esigenza di non sacrificare eccessivamente il diritto di difesa in giudizio, per applicare anche al provvedimento di ammissione alla gara le regole generale sulla conoscibilità dell’atto e della sua lesività, essendo sufficiente, per far decorrere il termine per l’impugnazione, la conoscenza comunque avvenuta dell’ammissione, ad esempio durante la seduta di gara (2).

 

(1) La Sezione, richiamando Corte giust. comm. Ue, ord., 14 febbraio 2019, nella causa C-54/18, ha affermato che l’onere di impugnare l’ammissione di un concorrente alla gara è compatibile con il diritto europeo. Il giudice europeo ha infatti osservato che non vi è contrasto tra il c.d. rito sulle ammissione alla gara ed i principi di accessibilità ed efficacia dei ricorsi sanciti dagli artt. 1, par. 3, e 2 quater della direttiva 89/665, come modificati dalla direttiva 2007/66, a condizione che i provvedimenti emessi in tale fase siano accompagnati dall’esposizione dei motivi pertinenti, così da garantire che gli interessati possano conoscere dei vizi di legittimità eventualmente verificatisi, ed anche se per effetto dell’inutile decorso del termine previsto per reagire in sede giurisdizionale ogni ulteriore contestazione sia preclusa (cfr. in particolare i §§ 38 e 49).

 

Ad analoghe conclusioni la Sezione giunge anche in relazione alla conformità con i principi costituzionali.

Nell’interpretazione adeguatrice data dalla Corte di giustizia il comma 2 bis dell’art. 120 c.p.a. risulta infatti conforme anche con il diritto di azione nei confronti degli atti contro la pubblica amministrazione: infatti il ricorso non è impedito dalla previsione di un termine di 30 giorni rispetto ad un atto di cui si conoscano le sottostanti ragioni.

A diversa conclusione non induce il fatto che l’eventuale accoglimento dell’impugnazione contro di esso non attribuirebbe al ricorrente l’utilità finale connessa alla procedura di gara. Infatti da un lato, l’accertamento di una causa di esclusione di un competitore per il medesimo contratto pubblico rappresenta comunque un vantaggio in vista del conseguimento del medesimo risultato ultimo; dall’altro lato si determina così un regime di relativa stabilità del provvedimento di aggiudicazione, con la preclusione a fare valere nei confronti dell’atto finale di gara eventuali vizi di fasi precedenti (v. i rilievi svolti dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza 26 aprile 2018, n. 4).

L’idoneità del rito sulle ammissioni ad attribuire al ricorrente un’apprezzabile utilità rende evidente che la scelta legislativa non è ingiustificatamente lesiva del diritto a contestare in giudizio gli atti della pubblica amministrazione garantito dal combinato disposto dei più volte citati artt. 24 e 113 Cost., ma costituisce un ragionevole bilanciamento tra contrapposte esigenze dell’impresa partecipante e dell’amministrazione.

 

(2) La Sezione ha dato atto del diverso orientamento secondo cui la conoscenza acquisita in forme diverse dalla pubblicazione del provvedimento di ammissione è stata ritenuta comunque irrilevante anche nel regime antecedente all’entrata in vigore del citato correttivo (Cons. St., sez. III, 29 marzo 2019, n. 2079; id., sez. V, 8 gennaio 2019, n. 173)


Anno di pubblicazione:

2019

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri