All’Adunanza plenaria la possibilità di emanare un atto di imposizione di una servitù di passaggio in caso di giudicato restitutorio civile del bene occupato sine titulo dalla P.A.

All’Adunanza plenaria la possibilità di emanare un atto di imposizione di una servitù di passaggio in caso di giudicato restitutorio civile del bene occupato sine titulo dalla P.A.


Espropriazione per pubblica utilità – Occupazione - Sine titulo – Obbligo di restituzione derivante da giudicato civile - Imposizione servitù di passaggio – Preclusione per giudicato civile – Ambito di efficacia del giudicato restitutorio civile – Dubbio in giurisprudenza – Rimessione all’Adunanza plenaria.

 

     Sono rimesse all’Adunanza plenaria le questioni: a) se il giudicato civile, sull’obbligo di restituire un’area al proprietario da parte dell’Amministrazione occupante sine titulo, precluda o meno l’emanazione di un atto di imposizione di una servitù di passaggio, col mantenimento del diritto di proprietà in capo al suo titolare; b) se la formazione del giudicato interno - sulla statuizione del TAR per cui il giudicato civile consente l’attivazione di un ordinario procedimento espropriativo – imponga nella specie di affermare che sussiste anche il potere dell’Amministrazione di imporre la servitù di passaggio ex art. 42 bis, comma 6, t.u. n. 327 del 2001; c) se la preclusione del ‘giudicato restitutorio’ sussista anche quando la sentenza (nella specie, del giudice civile) non abbia espressamente precluso l’esercizio dei poteri previsti dall’art. 42 bis per adeguare lo stato di fatto a quello di diritto; d) se la preclusione del ‘giudicato restitutorio’ sussista solo in relazione ai giudicati formatisi dopo la pubblicazione della sentenza della Adunanza Plenaria n. 2 del 2016, ovvero anche in relazione ai giudicati formatisi in precedenza (1).

 

(1) Ha osservato la Sezione che, in linea di principio, il testo unico n. 327 del 2001 si ispira ai seguenti principi: per le opere da realizzate de futuro, va seguito il procedimento ordinario, distinto nelle varie fasi individuate dall’art. 8; per le opere già realizzate, può essere seguito il procedimento semplificato, previsto dall’art. 42 bis.

Da tali disposizioni, sembra risultare evidente che il ‘giudicato restitutorio’ di certo dovrebbe escludere l’attivazione e la conclusione del procedimento volto a disporre l’acquisizione ‘in proprietà’, ma di per sé può giustificare la diversa misura della imposizione di una servitù.

Potrebbero dunque risultare intrinsecamente contraddittorie le statuizioni del TAR, che da un lato ha affermato che la sentenza della Corte d’appello di Ancona abbia precluso l’emanazione di un provvedimento ex art. 42 bis, mentre dall’altro – con una statuizione su cui si invece è formato il giudicato interno – ha espressamente consentito l’attivazione e la conclusione dell’ordinario procedimento espropriativo (che di per sé mira alla realizzazione de futuro delle opere e non alla loro sanatoria).

Si potrebbe dunque ritenere che la formazione di tale giudicato interno, per un principio di coerenza e di simmetria, imponga di ritenere accoglibile la tesi secondo cui il Comune ben poteva emanare il provvedimento previsto dall’art. 42 bis (beninteso, dal comma 6).


Anno di pubblicazione:

2019

Materia:

ESPROPRIAZIONE per pubblico interesse, OCCUPAZIONE d’urgenza preordinata all’esproprio

ESPROPRIAZIONE per pubblico interesse

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri