Aiuti di Stato illegittimi per violazione degli obblighi di notifica preventiva

Aiuti di Stato illegittimi per violazione degli obblighi di notifica preventiva


Aiuti di Stato – Comunicazione alla Commissione – Omissione – Illegittimità – Postuma dichiarazione della Commissione europea di compatibilità - Sanatoria ex tunc – Esclusione.

 

           L’illegittimità di un aiuto di Stato e delle relative misure di attuazione per violazione degli obblighi di notifica preventiva e sospensione non può, in nessun caso, essere sanata con effetto retroattivo ex tunc da un’eventuale successiva decisione della Commissione che dichiari tale atto compatibile con il diritto comunitario (1).

 

(1) La Sezione ha preliminarmente ricordato che disciplina eurounitaria di cui gli artt. 87 e 88 del Trattato CE (e, attualmente, alle corrispondenti norme del TFUE) è preordinata ad un regime di libera concorrenza, al fine di evitare che il sostegno finanziario pubblico si traduca (o possa tradursi) nell’alterazione della par condicio tra le imprese operanti all’interno del mercato comune (in pregiudizio degli altri operatori del settore con stabilimento in Stati privi degli ausili in parola): a ciò consegue che, per un verso, la sopravvivenza nei diversi ordinamenti degli aiuti di Stato è consentita solo in presenza di determinati presupposti (risultando altrimenti le disposizioni interne contrastanti incompatibili con l’ordinamento comunitario sì da dover essere disapplicate da parte del giudice dello Stato membro), per altro verso che gli aiuti incompatibili con l’ordinamento comunitario (in quanto potenzialmente idonei ad alterare la par condicio nel libero mercato) devono essere necessariamente sottoposti ad un sistema obbligatorio di autorizzazione preventiva da parte delle istituzioni comunitarie competenti; in particolare, gli aiuti sono sottoposti al controllo della Commissione che li autorizza quando rientrano in una delle deroghe previste dal Trattato, godendo al riguardo di un ampio potere discrezionale, salvo l’obbligo di motivazione.

Salvo che per gli aiuti de minimis (ovvero per quelle agevolazioni di importanza minore e ritenuti non in grado per il loro importo ridotto di alterare la libera concorrenza) e per le misure specificamente esentate, per gli aiuti di stato l’art. 88, comma 3, TCE (oggi art. 108, par. 3, del TFUE) prevede un generale obbligo di notifica preliminare alla Commissione (in tempo utile perché questa presenti le sue osservazioni) di tutti i progetti diretti a istituire aiuti o a modificare aiuti esistenti.

 

La Sezione ha quindi affermato che la valutazione di compatibilità espressa dalla Commissione europea a sanatoria in un periodo successivo può comportare effetti nei rapporti tra lo Stato e la Comunità europea, la quale eventualmente può rinunciare alla comminatoria di ulteriori sanzioni nei confronti dello Stato inadempiente, ma non vale a sanare, con effetto retroattivo ex tunc, l’illegittimità del beneficio attribuito in base ad una normativa e ad atti non preventivamente notificati alla Commissione stessa.

La decisione della Commissione che accerti la compatibilità dell’aiuto con il mercato comune ha natura e carattere costitutivo e viene emessa all’esito di una valutazione ampiamente discrezionale rimessa a tale istituzione.

Peraltro, la correttezza di tali assunti è avvalorata anche dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia puntualmente richiamata dal giudice di prime cure (sentenze 21 novembre 1991 in causa C-354/90, FNCE c. Stato francese e 5 ottobre 2006, in causa C-368/04, Transalpine Olletung in Osterreich GmbH e altri c. Finanzlanesdirektion fur Tirol e altri), secondo cui l’illegittimità di un aiuto e delle misure di attuazione di esso per omessa notifica non può essere sanata con effetto retroattivo da una eventuale successiva decisione della Commissione che dichiari tale atto compatibile con il diritto comunitario: ciò in quanto la decisione della Commissione che dichiara un aiuto non notificato compatibile con il mercato comune non ha la conseguenza di regolarizzare a posteriori gli atti di esecuzione che erano invalidi in quanto adottati nell’inosservanza del divieto di esecuzione degli aiuti pima dell’adozione della decisione stessa, non rilevando neppure la data di proposizione della domanda, se anteriore o successiva, rispetto alla decisione, poiché tale domanda riguarda la situazione illegittima che deriva dalla mancata notifica preventiva. Anche le predette pronunce confermano, del resto, che qualsiasi altra interpretazione condurrebbe a favorire l’inosservanza, da parte dello Stato membro interessato, della disposizione suddetta, svuotando quest’ultima del suo effetto utile.

La Corte di Giustizia, Grande Sezione, 12 febbraio 2008 nel procedimento C-199/06, Centre d’exportation du livre francais e Ministre de la Culture et de la comunication c. Societè internationale de diffusion et d’edition), relativa proprio ad un caso analogo, di aiuto non preventivamente notificato alla Commissione ed eseguito prima della decisione da parte di quest’ultima sulla sua compatibilità, poi dichiarata solo in via successiva, ha chiarito che l’art. 88, n. 3, CE istituisce un controllo preventivo sui regimi di aiuto di nuova istituzione e che la decisione finale della Commissione non può avere l’effetto di sanare a posteriori gli atti di esecuzione invalidi perché adottati in violazione del divieto sancito da tale articolo, sì che i giudici nazionali devono assicurare che ne saranno tratte le debite conseguenze, conformemente al loro diritto interno, sia per quanto concerne la validità degli atti di attuazione, sia per quanto attiene all’eventuale recupero degli aiuti concessi in violazione della norma o agli altri rimedi attivabili a tutela dei diritti delle parti (nei casi eccezionali nei quali va esclusa la ripetibilità dell’aiuto, anche a tutela dell’affidamento del beneficiario), quali il pagamento degli interessi sull’aiuto per il periodo di illegalità (id est: durante il quale l’aiuto è stato pagato prematuramente) ovvero il risarcimento dei danni eventualmente subiti da terzi in conseguenza del pagamento anticipato (contravvenendo all’obbligo di stand still) dell’aiuto. 


Anno di pubblicazione:

2019

Materia:

CONCORRENZA, AIUTI di Stato

CONCORRENZA

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri