News UM n. 98/2026. Magistrati onorari confermati: alla Consulta l'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 116/2017 sull'indennità per il lavoro pregresso riservata ai soli non confermati.

News UM n. 98/2026. Magistrati onorari confermati: alla Consulta l'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 116/2017 sull'indennità per il lavoro pregresso riservata ai soli non confermati.

Torna all'esame della Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale relativa alle "rinunce" e alle "compensazioni" per il lavoro pregresso di cui all'art. 29 d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116. Dopo la sentenza 12 maggio 2026, n. 71, che ha riguardato il comma 5 e, quindi, direttamente i magistrati onorari confermati, si dubita ora della legittimità costituzionale del comma 2 del medesimo articolo, relativo invece agli ex magistrati onorari, ossia a coloro che non hanno partecipato alle procedure valutative per la conferma o non le hanno superate, nella parte in cui l'indennità ivi prevista (riconoscibile fino a un massimo di euro 50.000 lordi) non sia ritenuta applicabile anche ai magistrati onorari confermati.