Procedura abilitativa semplificata per gli impianti agrovoltaici e limite chilometrico di operatività
Procedura abilitativa semplificata per gli impianti agrovoltaici e limite chilometrico di operatività
Procedura abilitativa semplificata per gli impianti agrovoltaici e limite chilometrico di operatività
Energia elettrica ed energia in genere – Energia rinnovabile – Costruzione ed esercizio di impianti – Procedura abilitativa semplificata – Impianto agrovoltaico – Limite chilometrico
L'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, laddove, nel dettare la disciplina della procedura abilitativa semplificata per l’attività di costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, estende, al comma 9-bis, l'utilizzabilità di tale modulo agli impianti agro-voltaici a condizione che “distino non più di 3 chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale”, va interpretato nel senso che l'intera area di impianto debba essere ricompresa nella sua interezza all’interno del limite chilometrico. (1).
Osserva il T.a.r. che la ratio del limite posto alla utilizzabilità della procedura abilitativa semplificata (PAS) per la realizzazione degli impianti di cui all'art. 6, comma 9-bis, è quella di preservare il territorio, garantendone un coerente utilizzo che eviti il sacrificio di altri interessi pubblici, ulteriori rispetto a quello ambientale, primariamente tutelato dal d.lgs. 28/2011. Pertanto, in motivazione non è stata condivisa la diversa interpretazione secondo cui la norma va intesa nel senso che la lunghezza del tratto di linea retta che congiunge il limite dell’area industriale al più prossimo punto di ubicazione dell’impianto agro-voltaico debba essere contenuta nel limite di 3 chilometri. Ciò in ragione del fatto che la disposizione citata non stabilisce limiti dimensionali degli impianti stessi, sicché, portando alle estreme conseguenze la riferita tesi, si consentirebbe di assentire, tramite la procedura semplificata, un impianto di qualsiasi dimensione, che si estenda anche per svariati chilometri sul territorio interessato, essendo sufficiente che per una sua minima parte ricada all’interno del raggio di 3 chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale.
(1) Conformi: sulla natura della procedura abilitativa semplificata (PAS) come atto soggettivamente e oggettivamente privato e sulle conseguenze del decorso del termine di legge dalla presentazione della istanza del privato: T.a.r. per la Campania, sez. V, 20 maggio 2025, n. 4192 e n. 4260; Cons. Stato, sez. IV, 4 gennaio 2023, n. 130.
Anno di pubblicazione:
2025
Materia:
ENERGIA elettrica ed energia in genere, ENERGIA rinnovabile
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri