Sulla sorveglianza sanitaria e formazione in materia di sicurezza per il personale di magistratura

Sulla sorveglianza sanitaria e formazione in materia di sicurezza per il personale di magistratura


Corte dei conti – Magistrati (in genere) – Sicurezza sui luoghi di lavoro – Disciplina generale – Inapplicabilità diretta – Conseguenze


La disciplina di cui al d.lgs. n. 81 del 2008 non può essere, sic et simpliciter, applicata al magistrato ed alla sua peculiare attività, atteso che il magistrato non può essere equiparato né al lavoratore dipendente né al lavoratore autonomo, a causa delle garanzie di rango costituzionale di cui gode la funzione giurisdizionale; pertanto, è auspicabile un intervento del legislatore che colmi il vuoto normativo esistente, nella materia in questione, con riferimento alla figura e all’attività del magistrato; nelle more, la disciplina di cui al d.lgs. n. 81 del 2008 è applicabile ai magistrati solo in quanto compatibile ed in bonam partem. (1).
La segnalazione della lacuna normativa è ammissibile, in sede consultiva, ex art. 58 r.d. n. 444 del 1942.


(1) Non risultano precedenti negli esatti termini


Anno di pubblicazione:

2025

Materia:

CORTE dei conti

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri