Diritto alla liquidazione del congedo ordinario non fruito in seguito alla reintegrazione

Diritto alla liquidazione del congedo ordinario non fruito in seguito alla reintegrazione


Polizia di Stato – Procedimento disciplinare – Sospensione dal servizio – Illegittimità – Riammissione in servizio – Ricostruzione della carriera – Congedo ordinario – Computabilità


Il dipendente colpito ingiustamente da una misura cautelare custodiale che abbia comportato la doverosa applicazione da parte dell’amministrazione di appartenenza della sospensione cautelare dal servizio a norma del diritto interno (nella specie, l’art. 9, comma 1, del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737) si trova nella impossibilità giuridica e materiale di rendere la prestazione lavorativa per una causa parimenti imprevedibile e del tutto indipendente dalla sua volontà. Egli ha quindi diritto, secondo quanto deriva dall’art. 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003  nell’interpretazione offerta dal giudice euro-unitario, a che, una volta riconosciuto innocente all’esito del processo penale e conseguentemente archiviato il procedimento disciplinare a suo carico, sia ricostruita la sua carriera professionale mediante il riconoscimento del periodo di sospensione cautelare dal servizio quale periodo “virtualmente” lavorato, non solo ai fini retributivi, ma anche ai fini della maturazione del diritto alle ferie. (1).


(1) Conformi: Corte di giustizia UE, sez. I, 25 giugno 2020, n. 762; Cass. civ., sez. lav., 8 marzo 2021, n. 6319.
Difformi: T.a.r. per il Lazio, sez. II stralcio, 30 giugno 2020, n. 7345; T.a.r. per la Campania, sez. VII, 8 febbraio 2018, n. 824; Cons. Stato, sez. IV, 10 dicembre 2003, n. 8118.


Anno di pubblicazione:

2025

Materia:

POLIZIA DI STATO

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri