Rapporti informativi dei militari: compilatore e revisore coincidenti, motivazione del giudizio finale in flessione e memoria di replica inammissibile.
Rapporti informativi dei militari: compilatore e revisore coincidenti, motivazione del giudizio finale in flessione e memoria di replica inammissibile.
Rapporti informativi dei militari: compilatore e revisore coincidenti, motivazione del giudizio finale in flessione e memoria di replica inammissibile.
Giustizia amministrativa – Termini processuali – Memoria di replica – Inammissibilità
Nel processo amministrativo è inammissibile la memoria di replica depositata ai sensi dell’art. 73, comma 1, c.p.a. qualora la controparte non abbia depositato memoria difensiva nel termine di trenta giorni liberi prima dell’udienza; in tal caso l’atto, qualificato solo formalmente come replica, si risolve in un’elusione del termine per il deposito della memoria conclusionale. (1).
Militare – Documentazione caratteristica – Compilatore e revisore – Coincidenza – Legittimità
È legittimo il rapporto informativo di un militare redatto dalla medesima autorità nella duplice veste di compilatore e di primo revisore, qualora il compilatore originariamente competente sia tenuto ad astenersi per una delle cause tassative di incompatibilità previste dall’art. 690 d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (nella specie, per rivestire un grado inferiore a quello del valutando); in tale ipotesi il superiore gerarchico compila il documento in sostituzione dell’autorità impedita, senza necessità dell’intervento di ulteriori revisori. (2).
In motivazione la sezione: i) ha precisato che, ai sensi degli artt. 689 e 690 r.m., la compilazione del documento caratteristico spetta di norma al diretto superiore del valutando, mentre i revisori sono previsti in numero non superiore a due; il loro intervento, per quanto desiderabile, non è normativamente doveroso ma solo aggiuntivo ed eventuale; ii) ha ribadito che le cause di esclusione dalla compilazione e dalla revisione hanno carattere tassativo e non sono suscettibili di estensione analogica, costituendo una garanzia di imparzialità posta a tutela sia del valutando sia dell’interesse dell’amministrazione a disporre di giudizi attendibili; il ruolo di revisore non rientra tra tali cause; iii) ha ritenuto superato l’isolato precedente contrario, in quanto difforme dalla lettera e dalla ratio della disciplina, nonché dal principio di continuità e indefettibilità dell’esercizio del potere amministrativo.
È legittimo il rapporto informativo che attribuisca a un militare un giudizio finale in flessione rispetto a quello conseguito nei precedenti documenti caratteristici, qualora esso si ponga in rapporto di armonia e coerenza con le aggettivazioni riferite alle singole voci della scheda valutativa, le quali, senza necessità di autonoma motivazione, costituiscono la motivazione del giudizio finale (3).
In motivazione la sezione: i) ha ribadito che i giudizi espressi nella documentazione caratteristica sono espressione di ampia discrezionalità tecnica, sindacabile solo per arbitrarietà, irrazionalità manifesta o travisamento dei fatti, che il ricorrente deve dimostrare e che devono emergere ictu oculi da elementi oggettivi; ii) ha precisato che la scheda valutativa non deve contenere un elenco analitico di fatti, ma un giudizio sintetico sulle qualità riscontrate nel periodo considerato, purché in puntuale corrispondenza con le aggettivazioni delle singole voci; iii) ha qualificato come meri apprezzamenti di merito, privi di sostrato probatorio, le doglianze del ricorrente circa l’inverosimiglianza della flessione e il preteso intento persecutorio del compilatore.
Militare – Documentazione caratteristica – Autonomia delle valutazioni – Immodificabilità in pejus – Esclusione
Il militare non vanta un diritto a una valutazione costante nel tempo né all’immodificabilità in pejus del giudizio positivo conseguito in periodi pregressi, essendo i documenti caratteristici autonomi e indipendenti l’uno dall’altro, sia quanto al periodo di riferimento sia quanto alle autorità che concorrono alla loro formazione. (4).
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 2 dicembre 2024; sez. IV, 22 aprile 2024, n. 3610.
(2) Conformi: Cons. Stato, sez. II, 18 aprile 2025, n. 3389; sez. I, parere 3 giugno 2024, n. 742; parere 7 maggio 2024, n. 590.
(3) Conformi: Cons. Stato, sez. II, 26 giugno 2026, n. 5133; 14 febbraio 2025, n. 1243; sez. I, parere 3 giugno 2024, n. 742; parere 7 maggio 2024, n. 593; parere 7 maggio 2024, n. 590; parere 8 novembre 2021, n. 1703; sez. IV, 14 maggio 2021, n. 3799.
(4) Conformi: Cons. Stato, sez. II, 18 aprile 2025, n. 3391.
Anno di pubblicazione:
2026
Materia:
MILITARE
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri