Comitato ONU per i diritti umani: efficacia delle considerazioni nell’ordinamento interno e limiti della riparazione per la discriminazione da statura.

Comitato ONU per i diritti umani: efficacia delle considerazioni nell’ordinamento interno e limiti della riparazione per la discriminazione da statura.


Convenzioni e trattati internazionali – Organizzazione Nazioni Unite – Comitato per i diritti umani – Considerazioni – Natura – Efficacia – Giudizio di ottemperanza – Esclusione

 

Le considerazioni adottate dal Comitato ONU per i diritti umani su comunicazione individuale non costituiscono sentenze in senso proprio né titoli direttamente eseguibili nell’ordinamento interno e non producono effetti diretti e sostitutivi sulla disciplina nazionale con esse contrastante; esse sono tuttavia dotate di efficacia giuridica qualificata e operano quale parametro interpretativo vincolante per i giudici e per le pubbliche amministrazioni, senza essere direttamente azionabili mediante il giudizio di ottemperanza. (1).


In motivazione il Tribunale ha ricondotto tale efficacia alla funzione interpretativa del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici attribuita al Comitato e all’obbligo di buona fede nell’esecuzione dei trattati.

 

Vigili del fuoco (corpo dei) – Esclusione per difetto di statura – Accertamento da parte del Comitato ONU – Discriminazione di genere – Adeguata riparazione – Ricostruzione della carriera ai soli fini giuridici

 

In presenza di una decisione del Comitato ONU per i diritti umani che abbia accertato il carattere discriminatorio dei requisiti di statura per l'accesso ai ruoli permanenti dei Vigili del fuoco, imponendo allo Stato di riconoscere “un rimedio effettivo”, costituisce adeguata riparazione, per la candidata esclusa in ragione del previgente requisito di statura minima indifferenziato per uomini e donne, la ricostruzione della carriera, ai soli fini giuridici, dalla data della mancata assunzione sino all’effettiva immissione nei ruoli permanenti, e non anche ai fini economici, dovendo il danno essere parametrato sulla base dei presupposti della responsabilità extracontrattuale, con particolare riferimento all’elemento soggettivo e della natura sinallagmatica del trattamento retributivo. (2).



 

Responsabilità civile – Risarcimento del danno – Elementi costitutivi – Normativa nazionale – Carattere discriminatorio – Accertamento da parte di organismo internazionale – Colpa dell’Amministrazione – Non sussiste

 

L'accertamento, da parte del Comitato ONU per i diritti umani, del carattere discriminatorio di una disciplina nazionale che imponeva un limite di statura unico sia per uomini che per donne per l’accesso a ruoli caratterizzati da mansioni e qualifiche speciali non comporta automaticamente il diritto al risarcimento del danno, permanendo la necessità di verificare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano, ivi comprese la colpa dell'amministrazione e l’antigiuridicità della condotta, non riscontrabili nel caso in cui l’amministrazione ha agito nel rispetto del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento. (3).




(1) Non risultano precedenti negli esatti termini.
(2) Conformi: Cons. Stato, sez. II, 22 giugno 2022, n. 5128.

(3) Conformi: Cons. Stato, sez. III, 7 dicembre 2021, n. 8165.


Anno di pubblicazione:

2026

Materia:

CONVENZIONI e trattati internazionali

VIGILI del fuoco (corpo dei)

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri