Accesso difensivo alle generalità degli agenti verbalizzanti: la riservatezza non giustifica l’anonimato; il danno da ritardo va provato.

Accesso difensivo alle generalità degli agenti verbalizzanti: la riservatezza non giustifica l’anonimato; il danno da ritardo va provato.


Atto amministrativo – Accesso ai documenti – Polizia locale – Accesso difensivo – Preavviso di accertamento – Generalità degli agenti – Riservatezza – Limiti

 

Il destinatario di un preavviso di accertamento di infrazione ha diritto di accedere alle generalità degli agenti verbalizzanti quando tale conoscenza sia funzionale all'esercizio del diritto di difesa; la tutela della riservatezza del pubblico dipendente non può, infatti, tradursi in un diritto all'anonimato opponibile all'accesso difensivo, non essendo sufficiente il mero richiamo a ipotetici rischi per l'incolumità del personale operante. (1).



 

Responsabilità civie – Atto amministrativo – Accesso ai documenti – Ritardo – Risarcimento del danno – Presupposti

 

La mancata tempestiva ostensione dei nominativi degli agenti accertatori dell’infrazione non dimostra di per sé a causazione di un “danno grave, attuale e irreparabile al ricorrente” a carico del richiedente l’accesso, gravando su quest’ultimo l’onere di allegare e provare la lesione effettivamente subita. (2).


Con riferimento alla domanda risarcitoria avanzata dalla parte ricorrente, in motivazione il T.a.r. per il Lazio ha chiarito che non costituisce danno l'ignoranza dei nominativi degli agenti accertatori, atteso che tale circostanza non è necessaria al fine di proporre una querela, considerata la possibilità di sporgere simili istanze di punizione anche contro ignoti.


(1) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 5 aprile 2022, n. 2530.

(2) Non risultano precedenti negli esatti termini.


Anno di pubblicazione:

2026

Materia:

ATTO amministrativo, ACCESSO ai documenti

ATTO amministrativo

RESPONSABILITÀ civile, contabile, amministrativa, alternativi

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri