Circolari amministrative e onere di impugnazione: legittima la quantificazione dell'indennità di rischio giornaliera della Guardia di finanza
Circolari amministrative e onere di impugnazione: legittima la quantificazione dell'indennità di rischio giornaliera della Guardia di finanza
Circolari amministrative e onere di impugnazione: legittima la quantificazione dell'indennità di rischio giornaliera della Guardia di finanza
Atto amministrativo – Circolare – Impugnazione – Necessità di atto applicativo
Le circolari amministrative, non potendo contenere previsioni contrarie a norme di legge e non avendo carattere normativo o provvedimentale vincolante per i soggetti estranei all'amministrazione, non richiedono di essere impugnate dai destinatari degli atti applicativi, i quali possono limitarsi a contestarne la legittimità in via incidentale, ai fini di sostenere l'illegittimità derivata degli atti applicativi; l'impugnazione diretta della circolare è ammissibile soltanto nelle ipotesi, eccezionali, in cui essa non abbia contenuto meramente interpretativo e rechi una lesione immediata e diretta alla sfera giuridica del destinatario (nella specie, è stata esclusa la natura di "falsa circolare" di un atto ricognitivo, privo di carattere innovativo dell'ordinamento). (1).
Guardia di finanza – Trattamento economico – Indennità di rischio giornaliero – Quantificazione
È legittima la circolare dell'amministrazione che, nel dare attuazione a quanto già stabilito dalla fonte legislativa e regolamentare (l. 18 novembre 1975, n. 613 e tabella A allegata al d.P.R. 5 maggio 1975, n. 146), quantifichi l'importo dell'indennità di rischio giornaliera spettante al personale esposto ai rischi del gruppo primo e ne subordini la spettanza alla diretta e continua esposizione al rischio per l'intero turno di servizio, non traducendosi tale atto nell'esercizio di un potere discrezionale innovativo dell'ordinamento giuridico (nella specie, con riferimento all'indennità di rischio del personale della Guardia di finanza addetto ai servizi di soccorso alpino e di volo, determinata in euro 0,65 giornalieri). (2).
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. VI, 9 dicembre 2025, n. 9654; sez. VII, 21 maggio 2025, n. 4380; sez. III, 19 dicembre 2024, n. 10223; sez. III, 31 luglio 2024, n. 6877.
(2) Non risultano precedenti negli esatti termini.
Anno di pubblicazione:
2026
Materia:
ATTO amministrativo
GUARDIA di finanza
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri