Standard urbanistici, regolamento edilizio tipo, volume tecnico e ristrutturazione edilizia: profili in tema di permesso di costruire
Standard urbanistici, regolamento edilizio tipo, volume tecnico e ristrutturazione edilizia: profili in tema di permesso di costruire
Standard urbanistici, regolamento edilizio tipo, volume tecnico e ristrutturazione edilizia: profili in tema di permesso di costruire
Edilizia e urbanistica – Standard urbanistici – Piano casa – Deroga – Esclusione
La disciplina di cui alla legge della regione Campania n. 19 del 2009 (cd. piano-casa) non può derogare ai limiti in materia di densità edilizia, altezza degli edifici e distanze legali stabiliti dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. (1).
Edilizia e urbanistica – Volume tecnico – Nozione
Rientra nella nozione di volume tecnico soltanto l'opera di consistenza volumetrica limitata, priva di autonomia funzionale anche solo potenziale, destinata a contenere esclusivamente impianti tecnologici strettamente necessari a soddisfare le esigenze tecnico-funzionali di una costruzione principale e non altrimenti collocabili all'interno dell'edificio. (2).
Edilizia e urbanistica – Regolamento edilizio tipo – Regolamento edilizio comunale – Parametro di legittimità – Esclusione
Il regolamento edilizio tipo, adottato in sede di conferenza unificata il 20 ottobre 2016 e recepito dalla regione Campania con delibera di giunta 23 maggio 2017, n. 287, non costituisce fonte regolamentare statale, non innova la disciplina edilizia e svolge una funzione di mero raccordo e coordinamento tecnico e redazionale; ne consegue che esso non è idoneo a fungere da parametro di legittimità del regolamento edilizio comunale, né trova diretta applicazione nei confronti dei comuni che non vi abbiano dato attuazione, restando salvo il potere degli enti locali di adeguarne i contenuti alle singole realtà territoriali (3).
Edilizia e urbanistica – Ristrutturazione edilizia – Nuova costruzione – Distinzione
Ai fini della distinzione fra ristrutturazione edilizia e nuova costruzione, rileva la preesistenza del manufatto e la possibilità di pervenire, attraverso l'intervento edilizio, a un organismo in tutto o in parte diverso da quello preesistente; ne consegue che la ristrutturazione presuppone che l'intervento operi su un edificio preesistente al fine di assicurarne la continuità, anche nell'ipotesi di crollo o demolizione, purché ne sia accertabile la preesistente consistenza. (4).
(1) Conformi: In motivazione la sezione ha richiamato Corte cost., n. 217 del 2020.
(2) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 16 aprile 2024, n. 3468; sez. VII, 18 gennaio 2023, n. 612.
(3) Conformi: Cons. Stato, sez. IV, 10 luglio 2023, n. 6715
(4) Conformi: Cons. Stato, sez. IV, 3 aprile 2025, n. 2857.
Anno di pubblicazione:
2026
Materia:
EDILIZIA e urbanistica, STANDARD urbanistici
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri