Sul parere del C.g.a. in materia di ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana
Sul parere del C.g.a. in materia di ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana
Giustizia amministrativa – Ricorso straordinario al presidente della Regione Siciliana – Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana Parere – Vincolatività
A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 2023, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 5, del decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373 nella parte in cui consentiva al Presidente della Regione Siciliana di decidere il ricorso straordinario in difformità dal parere reso dalle sezioni riunite del Consiglio di giustizia amministrativa, deve ritenersi che tale parere ha natura sostanzialmente decisoria ed è vincolante per l’autorità decidente, risultando equiparabile, per la sua forza cogente, a una pronuncia giurisdizionale. Il decreto presidenziale di definizione del ricorso straordinario deve conformarsi, pertanto, al contenuto del parere. (1).
Il parere ha ad oggetto lo schema di direttiva del Presidente della Regione Siciliana destinato ad aggiornare la pregressa direttiva presidenziale del 19 giugno 2020, in materia di ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, al fine di recepire le innovazioni sopravvenute sul piano normativo, gli approdi della giurisprudenza costituzionale e amministrativa, nonché le trasformazioni organizzative connesse alla progressiva digitalizzazione del relativo procedimento.
Giustizia amministrativa – Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana – Fondamento normativo – Statuto – Conseguenze
La riforma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica recata dall’art. 6, commi 4, 5 e 6, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, che ha eliminato ogni richiamo al Capo dello Stato quale organo decidente, non trova applicazione al ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, la cui disciplina trova fondamento diretto nell’art. 23, comma 4, dello Statuto, norma di rango costituzionale ai sensi dell’art. 116 della Costituzione. La modifica della competenza presidenziale nella Regione Siciliana presuppone, pertanto, una modifica della fonte statutaria da adottarsi secondo il procedimento previsto dall’art. 43 dello Statuto, non potendo essere derogata attraverso disposizioni legislative ordinarie successive. (2).
Giustizia amministrativa – Ricorso straordinario al presidente della Regione Siciliana – Natura – Rimedio giustiziale
Il ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana costituisce un rimedio giustiziale, alternativo a quello giurisdizionale, di cui condivide alcuni tratti strutturali e funzionali. L’incremento delle garanzie proprie del processo nel ricorso straordinario, tuttavia, non ne comporta l’assimilazione alla giurisdizione. (3).
Giustizia amministrativa – Ricorso straordinario al presidente della Regione Siciliana – Ambito di operatività – Affari concernenti la Regione – Nozione
In tema di atti impugnabili mediante ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, la nozione di «affari concernenti la Regione» di cui all’art. 23 dello Statuto comprende non soltanto gli atti dell’amministrazione regionale, ma anche quelli di tutti gli enti della Sicilia, ivi compresi i comuni, nonché quelli emanati, in materie di competenza regionale, dalle autorità statali operanti nella Regione Siciliana. Sono conseguentemente impugnabili con ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana i provvedimenti adottati dal sindaco nell’esercizio di funzioni proprie dell’ente locale; diversamente, tale rimedio non è esperibile quando il sindaco opera quale ufficiale del Governo, in quanto in tal caso il provvedimento non costituisce espressione di autonomia comunale rilevante nel sistema regionale bensì atto riconducibile all’esercizio di funzioni statali. (4).
Giustizia amministrativa – Ricorso straordinario al presidente della repubblica – Principio di alternatività – Ambito di operatività
La regola dell’alternatività tra ricorso straordinario e ricorso giurisdizionale – la cui ratio risiede nella necessità di assicurare economia, concentrazione ed effettività della tutela, nonché di evitare la contemporanea o successiva instaurazione di procedimenti aventi il medesimo oggetto sostanziale, con conseguente rischio di pronunce divergenti all’interno dello stesso plesso di giustizia amministrativa – non opera nella sola ipotesi di doppia impugnazione del medesimo provvedimento, ma si estende ai casi in cui gli atti, pur formalmente distinti, siano legati da rapporto di presupposizione, pregiudizialità, dipendenza o consequenzialità, ovvero quando le due domande investano, nella sostanza, la medesima vicenda o il medesimo bene della vita. (5).
Giustizia amministrativa – Ricorso straordinario al presidente della Regione Siciliana – Azioni esperibili – Accertamento – Condanna – Inammissibilità
Il ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, consistendo in un rimedio giustiziale di carattere impugnatorio ai sensi dell’art. 8 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, consente unicamente l’introduzione di domande di annullamento di provvedimenti amministrativi definitivi, finalizzate alla loro eliminazione dal mondo giuridico attraverso una pronuncia di tipo caducatorio. Sono inammissibili, pertanto, le domande di accertamento o di condanna, ivi compresa quella di risarcimento del danno ex art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a., ove proposte in tale sede. (6).
Giustizia amministrativa – Ricorso straordinario al presidente della Regione Siciliana – Termine di impugnazione – Decorrenza – Pubblicazione nei siti istituzionali
Nell'ordinamento della Regione Siciliana, in forza del combinato disposto dell'art. 12, commi 2 e 3, legge regionale del 5 aprile 2011, n. 5 (che richiama l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69) e delle disposizioni di settore, la pubblicazione degli atti amministrativi regionali nei siti istituzionali telematici costituisce, salvo diversa espressa previsione, strumento principale ed esclusivo di pubblicità legale, sicché l’effetto di piena conoscibilità opponibile erga omnes degli atti amministrativi decorre, di regola, dalla loro immissione nel sito istituzionale dell’amministrazione procedente. (7).
Giustizia amministrativa — Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana — Presentazione del ricorso — Notifica all'autorità emanante – Esclusione
Ai fini della tempestiva proposizione del ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana non è richiesta, a pena di inammissibilità, la notificazione dell'atto all'autorità emanante. La presentazione del ricorso — anche tramite il portale informatico dedicato — direttamente all'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione, nel termine di centoventi giorni di cui all'art. 9 d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, è idonea a tal fine, fermo restando l'obbligo dell'Ufficio di comunicare d'ufficio il ricorso all'autorità emanante e agli eventuali controinteressati. (8).
(1) Conformi: C.g.a., sez. riun., parere 5 febbraio 2024, n. 24, ove si constata l'avvenuto allineamento alla disciplina statale del ricorso straordinario al Capo dello Stato, così come riformata dall'art. 69, comma 9, legge 18 giugno 2009, n. 69, che ha attribuito carattere sostanzialmente decisorio al parere espresso dal Consiglio di Stato.
(2) Non risultano precedenti negli esatti termini
(3) Conformi: Corte cost., 7 aprile 2023, n. 63; Cons. Stato, Ad. plen., 7 maggio 2024, n. 11; C.g.a., sez. riun., parere 5 febbraio 2024, n. 24.
(4) Conformi: C.g.a., parere 13 marzo 2026, n. 82; 7 gennaio 2026, n. 16; 10 gennaio 2025, n. 2; 16 luglio 2024, n. 168; 7 aprile 2022, n. 171.
(5) Conformi: Ex multis, Cons. Stato, sez. cons., parere 5 giungo 2026, n. 985; 13 febbraio 2026, n. 290, 12 agosto 2025, n. 885. C.g.a., sez. cons., parere 19 maggio 2026, n. 134.
(6) Conformi: inter alia, C.g.a., sez. cons., parere 9 aprile 2026, n. 94, n. 99; 9 febbraio 2026, n. 37.
(7) Conformi: C.g.a., sez. riun., parere 22 febbraio 2022, n. 115.
(8) Conformi: C.g.a., sez. cons., parere 28 febbraio 2020, n. 61.
Anno di pubblicazione:
2026
Materia:
GIUSTIZIA amministrativa
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri