Riscatto ai fini pensionistici, per gli ufficiali militari, del corso legale degli studi universitari
Riscatto ai fini pensionistici, per gli ufficiali militari, del corso legale degli studi universitari
Riscatto ai fini pensionistici, per gli ufficiali militari, del corso legale degli studi universitari
Militare – Trattamento previdenziale – Studi universitari – Riscatto – Decorrenza e limiti
In tema di riscatto ai fini pensionistici del corso legale degli studi universitari degli ufficiali delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, il periodo riscattabile ai sensi dell'art. 32 d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 – richiamato, quanto al personale militare, dalla norma eccezionale di cui all'art. 1860 c.m. – decorre a ritroso dalla data di conseguimento del titolo di laurea, entro il limite massimo corrispondente alla durata legale del corso, e non dalla data di immatricolazione; tale disciplina, attesa la strutturale diversità degli status e delle discipline previdenziali del personale civile e di quello militare, non può essere assimilata, in chiave sistematica e nell'ottica di un'auspicata omogeneità di trattamento, a quella prevista per gli impiegati civili dello Stato dall'art. 13 del medesimo d.P.R. n. 1092 del 1973. (Nella specie, la controversia è sorta in ordine a domanda di riscatto presentata da un ufficiale della Guardia di finanza.) (1).
Non si segnalano precedenti negli esatti termini (la stessa sentenza in rassegna dà atto, al punto 12, della novità della questione, disponendo la compensazione delle spese di lite per tale ragione). Sulla distinzione, in materia di trattamento pensionistico, fra personale a ordinamento civile e personale a ordinamento militare, richiamata in motivazione: Corte cost., 28 febbraio 2023, n. 33; 30 dicembre 2022, n. 270.
Anno di pubblicazione:
2026
Materia:
MILITARE
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri