Garanzia provvisoria: il soccorso istruttorio non consente l'integrazione tardiva dell'importo della cauzione
Garanzia provvisoria: il soccorso istruttorio non consente l'integrazione tardiva dell'importo della cauzione
Garanzia provvisoria: il soccorso istruttorio non consente l'integrazione tardiva dell'importo della cauzione
Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Soccorso istruttorio – Garanzia provvisoria – Riduzione dell'importo – Produzione della certificazione – Insufficienza della documentazione – Secondo soccorso istruttorio – Integrazione dell'importo della cauzione – Inammissibilità
In tema di soccorso istruttorio, qualora il RUP formuli una richiesta diretta ad acquisire la certificazione comprovante il diritto alla riduzione dell'importo della garanzia provvisoria e la documentazione prodotta dal concorrente in risposta non sia ritenuta idonea, non può essere consentito allo stesso, mediante un'ulteriore attivazione del soccorso istruttorio, di integrare l'importo originariamente versato a titolo di cauzione. Tale preclusione opera, in particolare, quando la lex specialis consenta una seconda fase di soccorso istruttorio esclusivamente per richiedere chiarimenti o precisazioni sulla documentazione già prodotta e, comunque, una volta spirato il termine di presentazione delle offerte. (1).
Il collegio affronta il tema dei limiti del soccorso istruttorio con riguardo alla garanzia provvisoria e alla possibilità di integrare, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, l'importo della cauzione originariamente prestata. La sezione osserva che il RUP, avendo riscontrato l'insufficienza della garanzia provvisoria prestata dal concorrente, aveva correttamente attivato il soccorso istruttorio per consentire la produzione della documentazione attestante il possesso delle certificazioni idonee a giustificare la riduzione dell'importo della cauzione. Una volta verificata l'inidoneità della documentazione prodotta rispetto alle ulteriori riduzioni invocate, tuttavia, non era più consentito attivare un nuovo soccorso istruttorio per permettere al concorrente di integrare ex post l'importo della garanzia originariamente versata. Il T.a.r. evidenzia, inoltre, che il disciplinare di gara consentiva una successiva interlocuzione soltanto per richiedere chiarimenti o precisazioni su documenti già prodotti e non anche per sanare un'insufficienza sostanziale della cauzione mediante un'integrazione dell'importo dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Un simile utilizzo del soccorso istruttorio si risolverebbe, infatti, nella modifica di un elemento dell'offerta soggetto a termine perentorio, in violazione dei principi di autoresponsabilità del concorrente, par condicio, imparzialità e immodificabilità dell'offerta. Sulla base di tali principi, il collegio ha accolto il motivo di ricorso, annullando l'aggiudicazione e disponendo il subentro della ricorrente nella concessione, previa verifica del possesso dei requisiti prescritti.
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 13 giugno 2025, n. 5194.
Anno di pubblicazione:
2026
Materia:
CONTRATTI pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione, SOCCORSO istruttorio
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri