Il termine di novanta giorni per demolire si sospende con la misura cautelare favorevole e riprende dopo il rigetto definitivo del ricorso
Il termine di novanta giorni per demolire si sospende con la misura cautelare favorevole e riprende dopo il rigetto definitivo del ricorso
Il termine di novanta giorni per demolire si sospende con la misura cautelare favorevole e riprende dopo il rigetto definitivo del ricorso
Edilizia e urbanistica – Ordine di demolizione – Termine di novanta giorni – Acquisizione al patrimonio del comune – Tutela cautelare – Sospensione degli effetti – Ripresa del decorso
Il termine di novanta giorni, fissato dall’articolo 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001, è sospeso dalla pronuncia cautelare o dalla sentenza di primo grado del giudice amministrativo favorevole al ricorrente e riprende a decorrere a seguito della comunicazione di un provvedimento giurisdizionale di segno contrario, fatta salva la verifica in concreto della esigibilità dell’esecuzione da parte dell’interessato nel tempo residuo e la sua possibilità di chiedere all’amministrazione l’accertamento di conformità o la fissazione di un ulteriore congruo termine per ottemperare all’ordine. (1).
La presente sentenza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio del massimario.
Anno di pubblicazione:
2026
Materia:
EDILIZIA e urbanistica, ORDINE di demolizione
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri