Sulla illegittimità del differimento in materia aggiornamento tariffario delle concessioni autostradali

Sulla illegittimità del differimento in materia aggiornamento tariffario delle concessioni autostradali


Concessioni amministrative – Concessioni autostradali – Tariffe – Aggiornamento – Differimento – Illegittimità

 

Il differimento legislativo dei termini procedimentali in materia di aggiornamento tariffario autostradale, in quanto idoneo a compromettere la continuità dell’azione amministrativa, a incidere sull’equilibrio contrattuale tra concedente e concessionario e a precludere gli strumenti di tutela avverso il silenzio dell’amministrazione, è costituzionalmente illegittimo, con conseguente invalidità degli atti amministrativi che su tale differimento si fondano. (1).


Nella specie, relativa all’aggiornamento tariffario per l’anno 2020 della concessione autostradale gestita da SAV s.p.a., la sezione, con sentenza parziale n. 294 del 2025 (oggetto della News UM n. 17/2025) riferita ad analoga fattispecie, ha rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità dell’art. 13, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162; la Corte costituzionale, con sentenza 14 ottobre 2025, n. 147 (oggetto della News UM n. 99/2025), ha dichiarato l’illegittimità della disposizione, valorizzando gli effetti distorsivi del differimento sul procedimento amministrativo e sul rapporto concessorio.

 

Giustizia amministrativa – Azione di annullamento – Concessioni amministrative – Concessioni autostradali – Tariffe – Aggiornamento – Interesse

 

Nel giudizio avente ad oggetto atti di differimento dei termini del procedimento di aggiornamento delle tariffe autostradali, l’annullamento disposto in ragione della sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità della disciplina applicata esaurisce l’interesse del ricorrente sul piano meramente strumentale, non consentendo al giudice di pronunciarsi sull’an o sul quantum della pretesa tariffaria.  (2).


In motivazione la sezione evidenzia che, come già precisato con la sentenza non definitiva Cons. Stato, sez. V, 15 gennaio 2025 n. 294 (oggetto della News UM n. 17/2025), riferita ad analoga fattispecie, con cui si erano delibate alcune censure, respingendole e disponendo per il resto la remissione alla Corte costituzionale relativamente alla legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 3 del d.l. 30 dicembre 2019, n. 162, le note impugnate incidevano esclusivamente sul differimento del termine e non sulla determinazione della tariffa.


(1) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 1° giugno 2026, n 4365; Corte cost., 14 ottobre 2025, n. 147 (oggetto della News UM n. 99/2025).

(2) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 1° giugno 2026, n. 4365.
 


Anno di pubblicazione:

2026

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa, AZIONE di annullamento

CONCESSIONI amministrative, CONCESSIONI autostradali

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri