Sul sindacato sulla discrezionalità tecnica delle commissioni di concorso o universitarie e sui presupposti per la condanna al rilascio del provvedimento
Sul sindacato sulla discrezionalità tecnica delle commissioni di concorso o universitarie e sui presupposti per la condanna al rilascio del provvedimento
Sul sindacato sulla discrezionalità tecnica delle commissioni di concorso o universitarie e sui presupposti per la condanna al rilascio del provvedimento
Università – Professore – Abilitazione – Titoli – Parametri – Valutazione
È illegittimo il giudizio negativo reso dalla commissione per l’abilitazione scientifica nazionale che escluda il possesso di un titolo previamente definito nei criteri di valutazione, ove dagli atti emerga l’esistenza di un’esperienza professionale coerente con il settore concorsuale e produttiva di brevetti, riconducibile ai parametri fissati dalla stessa commissione; il relativo accertamento rientra nel sindacato di legittimità del giudice amministrativo sulla correttezza dell’applicazione dei criteri tecnico-valutativi. (1).
Concorso a pubblico impiego – Commissioni concorso – Valutazioni – Discrezionalità tecnica – Sindacato
Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni compiute dalle commissioni di concorso o universitarie non attiene a valutazioni di opportunità da parte dell’amministrazione, ma concerne l’esercizio della discrezionalità tecnica, pienamente sindacabile. Il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici deve infatti svolgersi non attraverso il mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’autorità amministrativa, bensì con la verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo. (2).
Giustizia amministrativa – Azione di condanna al rilascio di un provvedimento – Presupposti
La condanna al rilascio del provvedimento richiesto di riconoscimento dell’abilitazione scientifica nazionale è possibile ex art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a.., nei limiti di cui all’art. 31, comma 3, c.p.a. e consente l’attribuzione al ricorrente del bene della vita riferito all'interesse legittimo pretensivo azionato in giudizio, assicurando una tutela giurisdizionale effettiva. La condanna al rilascio di un determinato provvedimento è possibile, oltre che nelle ipotesi attività vincolata, quando l’amministrazione abbia esaurito la propria discrezionalità, non operando in siffatta ipotesi il limite di non poter «pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati», di cui all’art. 34, comma 2, c.p.a. (3).
(1) Conformi: Sul sindcato per eccesso di potere degli atti connotati da discrezionalità tecnica: Cons. Stato, sez. IV, 17 luglio 2025, n. 6320; sez. VI, 12 agosto 2025, n. 7032; sez. IV, 12 marzo 2025, n. 2054; sez. VII, 27 novembre 2024, n. 9516 richiamate in sentenza.
(2) Conformi: Cons. Stato, sez. VI, 9 gennaio 2023, n. 224; 8 aprile 2022, n. 2598.
(3) Conformi: In senso parzialmente conforme Cons. Stato, sez. IV, 1 giugno 2023, n. 5425, 28 novembre 2022, n. 10440 secondo cui l'azione di adempimento nel processo amministrativo, avente ad oggetto la condanna della p.a. all'emanazione di un provvedimento, è ammessa, entro rigorosi limiti, ovvero: a) solo nelle controversie su interessi pretensivi a completamento della tutela costitutiva o di accertamento avente ad oggetto rispettivamente l'illegittimità del diniego o dell'inerzia; b) quando la fondatezza della pretesa sia il portato di un'attività interamente vincolata; c) quando, in ogni caso, non si richiedono adempimenti istruttori (art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a. in combinato disposto con l'art. 31, comma 3, c.p.a.
Anno di pubblicazione:
2026
Materia:
UNIVERSITÀ, PROFESSORE ordinario e associato
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri