Il concorrente non può invocare la non visibilità di informazioni pubblicate in via telematica se la stessa è superabile mediante competenze digitali di base

Il concorrente non può invocare la non visibilità di informazioni pubblicate in via telematica se la stessa è superabile mediante competenze digitali di base


Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Gara telematica – Accessibilità delle informazioni – Diligenza professionale del concorrente – Competenze digitali di base

 

Nell’ambito delle procedure di gara svolte con modalità telematiche, nel caso in cui il concorrente sostenga la non visibilità di informazioni trasmesse o pubblicate in via telematica è necessario verificare in concreto se la stessa sia superabile attraverso l’uso di comandi digitali comuni o di software standard, alla luce sia dei doveri di leale collaborazione dei soggetti (pubblico o privato) che utilizzano la modalità digitale per lo svolgimento della loro attività, sia di un particolare principio di autoresponsabilità del concorrente. Rientra, invero, nella diligenza professionale richiesta all’operatore economico che partecipi a una gara pubblica con piattaforma digitale l’esecuzione di operazioni elementari di navigazione su schermo che fanno parte dello strumentario digitale comune e di base richiesto a qualsiasi utente professionale (nel caso di specie, l’utilizzo della barra di scorrimento orizzontale o la parziale riduzione dello zoom della pagina, che avrebbe consentito di visualizzare l’informazione integralmente). (1).



 

Giustizia amministrativa – Errore scusabile – Rimessione in termini – Presupposti – Eccezionalità

 

La rimessione in termini, di cui all'art. 37 c.p.a., è un istituto di stretta interpretazione la cui operatività deve ritenersi limitata alle ipotesi in cui sussista effettivamente un impedimento oggettivo ovvero un errore scusabile in cui sia incorsa la parte processuale, determinato da fatti oggettivi, rappresentati - di regola - dall’oscurità del testo normativo, dalla sussistenza di contrasti giurisprudenziali, da erronee rassicurazioni fornite da soggetti pubblici istituzionalmente competenti all’applicazione della normativa violata o da gravi impedimenti di fatto; infatti, un uso eccessivamente ampio della discrezionalità giudiziaria, che esso presuppone, lungi dal rafforzare l’effettività della tutela giurisdizionale, potrebbe comportare un grave vulnus del pari-ordinato principio di parità delle parti relativamente al rispetto dei termini perentori stabiliti dalla legge processuale (2).



 

Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Offerte anomale – Sindacato giurisdizionale – Limiti

 

Nelle gare pubbliche per l'affidamento di servizi, il giudizio di verifica dell’anomalia dell’offerta formulato dalla stazione appaltante ha natura globale e sintetica. Esso, esprimendo un tipico potere tecnico discrezionale, è sindacabile dal giudice amministrativo solo in caso di manifesta illogicità o di erroneità fattuale dell’operato della commissione di gara che rendano palese l’inattendibilità complessiva dell’offerta. Il sindacato giurisdizionale, pertanto, non può essere esteso a una autonoma verifica della congruità dell’offerta e delle singole voci. (3).



 

Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Costi della manodopera – Tabelle ministeriali – Costo medio orario – Valenza indiziaria – Derogabilità

 

Con riferimento alle gare pubbliche, nell'ambito della valutazione della congruità dei costi della manodopera indicati dall’operatore economico, le tabelle ministeriali sul costo medio orario di cui all’art. 41, comma 13, d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36 costituiscono parametro non vincolante e giustificabile ai sensi del successivo art. 110. La loro inosservanza, pertanto, non comporta esclusione automatica, in quanto solo il mancato rispetto dei trattamenti salariali minimi inderogabili può fondare l’illegittimità dell’aggiudicazione. (4).




(1) Conformi: Sul principio di autoresponsabilità dell'operatore economico, con particolare riferimento alle gare che si svolgono in via telematica, si v. Cons. Stato, sez. V, 18 novembre 2025, n. 8986 (sugli errori commessi dall'operatore all'atto del caricamento dell'offerta sulla piattaforma telematica); 8 novembre 2024, n. 8947 (sul perimetro e i limiti del soccorso istruttorio nel caso di negligenze imputabili all'operatore economico); sez. IV, 24 gennaio 2022, n. 448 (sull'onere dell'operatore di organizzarsi in funzione delle tempistiche per la presentazione delle offerte nonchè delle modalità di fruizione dei servizi di assistenza).

(2) Conformi: Ex multis, per la natura eccezionale e la stretta interpretazione dell’istituto della rimessione in termini, si v. Cons. Stato, sez. V, 5 giugno 2026, n. 4576; 10 ottobre 2024, n. 8140; 18 luglio 2024, n. 6456.

(3) Conformi: ex multis, Cons. Stato, sez. III, 6 marzo 2026, n. 1786; sez. V, 12 febbraio 2026, n. 1302; sez. V, 29 gennaio 2026, n. 746.

(4) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 29 aprile 2025, n. 3632; 22 gennaio 2025 n. 488, rispetto al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ritenuto applicabile anche nella vigenza del d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36. Si v., altresì, Cons. Stato, sez. III, 6 dicembre 2024, n. 9784, ove si precisa che "seppure è vero che i valori del costo del lavoro risultanti dalle tabelle ministeriali sono un semplice parametro di valutazione della congruità dell’offerta (di talché l’eventuale scostamento delle voci di costo non legittima un giudizio di anomalia), può tuttavia dubitarsi della congruità dell’offerta allorché la discordanza con le predette tabelle sia considerevole e palesemente ingiustificata, alla stregua di una valutazione globale e sintetica".
 


Anno di pubblicazione:

2026

Materia:

CONTRATTI pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione, GARA

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri