Sull'illegittimità del diniego dell'iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore
Sull'illegittimità del diniego dell'iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore
Fondazione – Terzo settore – Registro – Iscrizione – Procedimento – Verifica
Nel procedimento disciplinato dall'art. 22 del d.lgs.3 luglio 2017, n. 117 ("codice del terzo settore") finalizzato all'acquisto della personalità giuridica mediante iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), il relativo l'ufficio è chiamato a svolgere una verifica di regolarità formale della documentazione depositata dal notaio e non può negare l'iscrizione sulla base di autonome valutazioni discrezionali concernenti l'opportunità, la meritevolezza sociale o la presunta idoneità dell'ente al perseguimento delle proprie finalità statutarie. È pertanto illegittimo il diniego di iscrizione fondato su ragioni di merito estranee ai controlli attribuiti all'amministrazione dalla citata disciplina. (1).
In motivazione la sezione, richiamando la circolare Ministero del lavoro e delle politiche sociali 21 aprile 2022, n. 9, ha precisato che il procedimento semplificato introdotto dall'art. 22 del codice del terzo settore si fonda sulla preventiva verifica notarile della sussistenza dei requisiti sostanziali per la costituzione dell'ente e per il conseguimento della personalità giuridica, mentre all'ufficio RUNTS compete esclusivamente il controllo della regolarità formale della documentazione prodotta.
Terzo settore – Registro – Diniego – Illegittimità
È illegittimo il diniego di iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) che si limiti a richiamare precedenti valutazioni negative formulate con riferimento ad una denominazione successivamente modificata e senza considerare la sopravvenuta eliminazione dell'elemento statutario ritenuto ostativo al riconoscimento della personalità giuridica. (1).
In motivazione la sezione ha, tra l'altro, rilevato che la precedente istruttoria aveva individuato nella denominazione della fondazione richiamante il nominativo di un femminicida l'elemento essenziale dal quale derivava il giudizio negativo dell'amministrazione e che la successiva modifica della stessa imponeva una nuova ed effettiva valutazione della domanda, proposta ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. n. 117 del 2017. Analogamente ha precisato che con la modifica statutaria era stato portato a tre il numero minimo dei componenti del consiglio di amministrazione della fondazione.
Terzo settore – Registro – Iscrizione – Personalità giuridica – Procedimento ordinario – Differenze
L'istanza di iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) proposta ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 ("codice del terzo settore") introduce un procedimento autonomo e distinto rispetto a quello di riconoscimento della personalità giuridica disciplinato dal d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361; ne consegue che il precedente diniego di iscrizione nel registro delle persone giuridiche non rende inammissibile l'impugnazione del successivo diniego opposto nell'ambito del procedimento RUNTS, trattandosi di procedimenti sorretti da differenti presupposti normativi e da differenti regole istruttorie. (2).
Terzo settore – Registro – Iscrizione – Patrimonio
Ai fini dell'acquisto della personalità giuridica mediante iscrizione nel RUNTS, la verifica della consistenza patrimoniale della fondazione deve essere effettuata secondo i criteri stabiliti dall'art. 22, comma 4, del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 ("codice del terzo settore"), che richiede la disponibilità di un patrimonio non inferiore ad euro 30.000, non potendo l'amministrazione opporre requisiti ulteriori estranei alla disciplina speciale del codice del terzo settore (4).
Giustizia amministrativa – Appello – Omessa pronuncia – Esclusione
Non sussiste il vizio di omessa pronuncia qualora la decisione del giudice di primo grado, pur senza esaminare espressamente ogni singola censura, risulti incompatibile con la fondatezza della questione dedotta, emergendo dal complessivo percorso motivazionale una decisione implicita di rigetto (5).
(1) Conformi: T.a.r. per la Toscana, sez. I, 9 maggio 2025, n. 840, oggetto di conferma con la presente sentenza.
(1) Conformi: T.a.r. per la Toscana, sez. I, 9 maggio 2025, n. 840, oggetto di conferma con la presente sentenza.
(2) Conformi: T.a.r. per la Toscana, sez. I, 9 maggio 2025, n. 840, oggetto di conferma con la presente sentenza.
(4) Conformi: T.a.r. per la Toscana, sez. I, 9 maggio 2025, n. 840, oggetto di conferma con la presente sentenza.
(5) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 14 gennaio 2026, n. 303; 25 marzo 2024, n. 2821.
Anno di pubblicazione:
2026
Materia:
TERZO settore
FONDAZIONE
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri