Sull'inammissibilità dell'azione risarcitoria proposta nei confronti della FIGC dal socio unico di una società sportiva
Sull'inammissibilità dell'azione risarcitoria proposta nei confronti della FIGC dal socio unico di una società sportiva
Sull'inammissibilità dell'azione risarcitoria proposta nei confronti della FIGC dal socio unico di una società sportiva
Giustizia amministrativa – Processo amministrativo – Giudicato formale – Preclusione
Le sentenze di inammissibilità fondate sul difetto di legittimazione ad agire, pur non dando luogo a un giudicato sostanziale riconducibile all’art. 2909 c.c., in virtù del giudicato formale producono ugualmente il vincolo del ne bis in idem, ai sensi dell'art. 395 n. 5 c.p.c., precludendo la riproposizione della medesima domanda tra le stesse parti qualora non siano allegati elementi idonei a superare l’accertato difetto di una condizione dell’azione. (1).
Il T.a.r. per il Lazio, sez. I ter, 11 giugno 2025, n. 11450, oggetto di conferma, con integrazione della motivazione con la presente sentenza, aveva precisato, richiamando l'art. 2909 c.c., come si trattasse di una questione già definitivamente decisa dal giudice amministrativo, all’esito di un precedente giudizio, con la sentenza del T.a.r. per il Lazio n. 5364 del 2009 (avverso cui è stato proposto appello, rigettato con la sentenza del Consiglio di Stato n. 5147 del 2010). Il Consiglio di Stato ha evidenziato come, pur non venendo in rilievo un giudicato sostanziale, sussistesse comunque una preclusione ai sensi dell'art. 395 n. 5 c.p.c. che assoggetta alla revocazione tutte le sentenze contrarie ad altre precedenti. aventi tra le parti autorità di cosa giudicata, senza distinguere tra giudicato formale e sostanziale.
In applicazione del principio in rassegna la sezione ha ritenuto che è inammissibile l'azione risarcitoria proposta dal socio unico della società socia di maggioranza di AC Fiorentina s.p.a. per la refusione del danno patrimoniale ed esistenziale subito a causa della complessiva condotta della FIGC, che ha privato la AC Fiorentina s.p.a. del titolo sportivo, essendo stata la sua legittimazione ad agire esclusa in un precedente giudizio amministrativo.
Giustizia amministrativa – Processo amministrativo – Ne bis in idem – Sentenze di rito
Il principio del ne bis in idem, anche alla luce dell’art. 111 Cost., impedisce la reiterazione indefinita di domande già dichiarate inammissibili per ragioni processuali, quando non siano rimossi gli ostacoli che avevano determinato la precedente pronuncia in rito, al fine di evitare una duplicazione di giudizi incompatibile con il canone della ragionevole durata del processo. (2).
Giustizia amministrativa – Azione risarcitoria – Legittimazione al ricorso
In caso di fallimento della società, il socio non può far valere in via autonoma o surrogatoria pretese risarcitorie spettanti alla società fallita, essendo tali azioni riservate al curatore salva la possibilità del socio di sollecitare l’iniziativa nell’ambito della procedura o di agire nei confronti della curatela nei limiti consentiti dall’ordinamento. A maggior ragione detta legittimazione non spetta al socio unico della società socia di maggioranza della società fallita (nella specie AC Fiorentina s.p.a.). (3).
La sezione, nel confermare la sentenza di prime cure, ha evidenziato come il T.a.r. per il Lazio già con sentenza n. 5364 del 2009 avesse dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Vittorio Cecchi Gori per difetto di legittimazione attiva, in quanto mero duplicato, sebbene formulato in proprio e nella qualità di socio unico della s.r.l. Regal produzioni cinematografiche e televisive, dell’istanza risarcitoria già proposta da tale società nella dichiarata qualità di socio di maggioranza della fallita società di calcio AC Fiorentina (istanza dichiarata inammissibile con sentenza non impugnata dalla ricorrente). Tale sentenza era stata confermata da Cons. Stato, sez. VI, 3 agosto 2010, n. 3282.
Giustizia amministrativa – Azione risarcitoria – Società capitali – Legittimazione al ricorso
È inammissibile per difetto di legittimazione ad agire l'azione risarcitoria proposta dal socio di una società di capitali in riferimento al danno consistente nella perdita patrimoniale di tale società, venendo in rilievo un danno diretto di quest’ultima e solo riflesso del socio ricorrente, stante la differenza soggettiva e la distinzione del patrimonio della società di capitali e di quello del relativo socio. Il diritto alla conservazione del patrimonio sociale appartiene unicamente alla società, per cui la mancata percezione degli utili e la diminuzione di valore della quota di partecipazione non costituiscono danno diretto del singolo socio, poiché gli utili fanno parte del patrimonio sociale fino all'eventuale delibera assembleare di distribuzione e la diminuzione del valore quota di partecipazione è solo una proiezione del ridotto valore del patrimonio sociale. (4).
In motivazione la sezione, nell'integrare in parte qua la decisione di prime cure, ha precisato che il danno lamentato era costituito dalla potenziale perdita reddituale e dalla perdita di chance subita dalla Fiorentina, in conseguenza della revoca dell’affiliazione e del ritiro del titolo sportivo: un pregiudizio che solo in via indiretta e riflessa si ripercuoteva sulla socia della Fiorentina (Regal s.r.l.) e sul socio di quest’ultima (Vittorio Cecchi Gori). Né poteva pervenirsi a conclusioni diverse per l’asserito danno esistenziale, che era stato pur sempre configurato quale conseguenza di vicende relative alla AC Fiorentina e non alla persona fisica di Vittorio Cecchi Gori. Ha inoltre precisato che l'appellante Vittorio Cecchi Gori non aveva allegato alcun elemento idoneo a differenziare ed integrare la domanda proposta in questa sede da quella formulata nel precedente giudizio conclusosi in primo grado con la sentenza del T.a.r. per il Lazio n. 5364 del 2009 ed in appello con quella del Consiglio di Stato n. 5147 del 2010. In particolare non aveva fornito alcuna indicazione circa l’esito della procedura fallimentare e/o circa le vicende delle società coinvolte, per cui, come rilevato dal giudice di primo grado, la domanda proposta resta effettivamente preclusa dalle precedenti sentenze.
(1) Conformi: Cass. civ., sez. lav. 13 settembre 2005, n. 18129 sulla funzione del ne bis in idem; Cass. civ., sez. I, 29 settembre 2006, n. 21192 sulla natura della legittimazione come condizione dell’azione.
Difformi: Cass. civ., sez. lav. 11 luglio 2024, n. 19039 e Cass. civ., sez. I, 22 ottobre 2020, n. 23130, limitatamente al principio generale secondo cui le sentenze di rito non producono giudicato sostanziale e non precludono la riproposizione della domanda.
(2) Conformi: Cass. civ, sez lav., 13 settembre 2005, n. 18129, secondo cui il principio del ne bis in idem è posto nell'interesse pubblico e volto anche ad evitare che - attraverso attività inutili - si metta in pericolo il bene, costituzionalmente protetto, della ragionevole durata del processo.
(3) Conformi: Cons. Stato, sez. VI, 3 agosto 2010, n. 3282.
(4) Conformi: Cass. civ., sez. I, ord. 28 maggio 2025, n. 14265; 27 aprile 2025, n. 11071.
Anno di pubblicazione:
2026
Materia:
GIUSTIZIA amministrativa, PROCESSO amministrativo
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri