Condizioni di operatività del comma 9-bis all’art. 27 del codice del consumo

Condizioni di operatività del comma 9-bis all’art. 27 del codice del consumo


Concorrenza – Pratiche commerciali scorrette – Sanzioni amministrative – Limite massimo – Condizioni di operatività

 

Il limite massimo della sanzione, pari al 4 per cento del fatturato annuo, introdotto dal comma 9-bis dell’art. 27 del d.lgs. n. 206/2005, opera esclusivamente con riferimento alle sanzioni in materia di tutela del consumatore irrogate ai sensi dell’art. 21 del regolamento (UE) 2017/2394 (e non in materia antitrust) e presuppone, in ogni caso, la sussistenza di un’infrazione diffusa ex art. 3, par. 1, n. 3 del medesimo regolamento o di un’infrazione diffusa avente dimensione unionale ex art. 3, par. 1, n. 3 del medesimo regolamento; ne consegue che tale limite è inoperante ove le violazioni accertate non presentino carattere transfrontaliero, restando applicabile la disciplina sanzionatoria ordinaria di cui ai commi precedenti della medesima disposizione.  (1).
 

Concorrenza – Sanzioni amministrative – Limite massimo – Ambito di applicazione – Inapplicabilità analogica

 

Il limite massimo del 10 per cento del fatturato previsto dall’art. 15‑bis della l. 10 ottobre 1990, n. 287 ha un ambito applicativo circoscritto alle sole violazioni della disciplina sulla tutela della concorrenza e non è estensibile, neppure in via analogica, alle sanzioni irrogate per pratiche commerciali scorrette ai sensi del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, difettando una lacuna normativa e restando autonome le rispettive fattispecie sanzionatorie. (2).




(1) Non risultano precedenti negli esatti termini
(2) Non risultano precedenti negli esatti termini


Anno di pubblicazione:

2026

Materia:

CONCORRENZA, PRATICHE commerciali scorrette

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri