Sull'applicabilità del rito super-accelerato in tema di oscuramento delle offerte
Sull'applicabilità del rito super-accelerato in tema di oscuramento delle offerte
Giustizia amministrativa – Rito speciale in materia di accesso e oscuramento delle offerte – Presupposti – Aggiudicazione – Decisione – Contestualità
Lo speciale rito super-accelerato di cui alla norma eccezionale dell'art. 36 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ("codice dei contratti pubblici") presuppone l’adozione di una decisione della stazione appaltante sulle richieste di oscuramento in sede di aggiudicazione, per cui non è applicabile laddove la stazione appaltante non abbia deliberato alcunché in merito, non potendosi ravvisare un provvedimento implicito a fronte della mera inerzia. (1).
Giustizia amministrativa – Rito speciale in materia di accesso agli atti e oscuramento delle offerte – Presupposti – Difetto di motivazione della decisione – Irrilevanza
Ai fini dell’applicazione del rito super-accelerato di cui all’art. 36 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ("codice dei contratti pubblici)", l’esistenza di una decisione della stazione appaltante sulle richieste di oscuramento, ancorché carente sotto il profilo motivazionale, è sufficiente a integrare il presupposto processuale richiesto, restando i relativi vizi confinati al piano della legittimità dell’atto e non della sua esistenza. (2).
In motivazione si precisa che il rilascio di documentazione già oscurata, accompagnato dal riconoscimento dell'accoglimento delle richieste di oscuramento, integra una decisione amministrativa, non essendo ammissibile confondere il piano degli elementi costitutivi della fattispecie con quello dei requisiti di validità. Nella specie, in accoglimento dell'appello, è stata affermata l'applicabilità del rito super-accelerato, con conseguente dichiarazione di irricevibilità del ricorso proposto oltre il termine decadenziale, in presenza di una decisione sull'oscuramento desumibile dai verbali di gara.
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. III, 21 gennaio 2026, n. 508, secondo cui le fattispecie di omessa pubblicazione in piattaforma (art. 36, commi 1 e 2) e omessa decisione tout court sulle istanze di oscuramento (art. 36, comma 3) non possono che dare la stura alle istanze ostensive degli operatori economici con conseguente riespansione della disciplina generale del rito ordinario in materia di accesso ex art. 116 c.p.a. quale fisiologico corollario della natura eccezionale e derogatoria del rito super-accelerato; Cons. Stato, sez. V. 1 dicembre 2025, n. 9454 secondo cui l'articolo 36, comma 4, del codice dei contratti pubblici è una norma eccezionale che plasma un rito accelerato relativo all’impugnazione delle decisioni, di cui al comma precedente, sulle richieste di oscuramento delle offerte. Nell’ipotesi tipica normativamente enucleata, la legge, insuscettibile di estensione analogica per via del divieto posto dall’articolo 14 delle preleggi, presuppone che la stazione appaltante, al momento della comunicazione dell’aggiudicazione, abbia provveduto contestualmente altresì alla pubblicazione della documentazione riferibile all’aggiudicataria, dando atto, allo stesso tempo, delle decisioni assunte in merito all’eventuale oscuramento di parti dell’offerta presentata dalla medesima. Solo in tale eventualità, dunque, opera il termine di ricorso ridotto di dieci giorni, a decorrere dalla comunicazione digitale del provvedimento di aggiudicazione.
Difformi: Cons. Stato, sez. V, 18 dicembre 2025, n. 10036; 25 giugno 2025, n. 554; 24 marzo 2025, n. 2384 che affrontano il diverso problema della decorrenza del termine di dieci giorni previsto per il rito super-accelerato qualora la decisione sulle istanze di oscuramento sia comunicata in data successiva all'aggiudicazione, ritenendo comunque applicabile il rito superaccelerato a decorrere dalla comunicazione della decisione sull'oscuramento.
(2) Non risultano precedenti negli esatti termini
Anno di pubblicazione:
2026
Materia:
GIUSTIZIA amministrativa, RITO speciale (elettorale)
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri