Sulla clausola di non ripetibilità degli emolumenti corrisposti al militare in aspettativa per inidoneità al servizio
Sulla clausola di non ripetibilità degli emolumenti corrisposti al militare in aspettativa per inidoneità al servizio
Sulla clausola di non ripetibilità degli emolumenti corrisposti al militare in aspettativa per inidoneità al servizio
Militare – Trattamento economico – Inidoneità al servizio – Aspettativa – Clausola di non ripetibilità degli emolumenti – Presupposti
La clausola di non ripetibilità degli emolumenti corrisposti durante l’aspettativa per inidoneità parziale al servizio laddove la pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese dalla data del collocamento in aspettativa – aspettativa che non si cumula con gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo – opera anche quando, pur essendo diversa la base normativa dei periodi di aspettativa, essi siano comunque funzionalmente connessi alla pronuncia sulla causa di servizio e all’infermità che ne è oggetto, la quale non sussiste nel caso in cui siano diverse le infermità o lesioni riscontrate e via via sottoposte al giudizio del comitato di verifica. (1).
In motivazione, la sezione ha rilevato che sussiste un contrasto giurisprudenziale, pur non dirimente nel caso di specie, in ordine all’applicabilità della clausola di non ripetibilità di cui alla massima, prevista dall’art. 39, comma 3 del d.P.R. n. 51 del 16 aprile 2009, per i casi di inidoneità parziale al servizio, anche ai casi di inidoneità totale, di cui al successivo comma 4, invero: i) per un primo orientamento, fedele al dato letterale delle due disposizioni, il termine di ventiquattro mesi di cui al comma 3 si applica esclusivamente al personale giudicato permanentemente non idoneo in forma parziale e non alle ipotesi di inidoneità assoluta, ricadenti nel comma 4 (Cons. Stato, sez. II, 17 febbraio 2025, n. 1257; sez. II, 11 aprile 2022, n. 2679; sez. I, parere 5 aprile 2022, n. 719; sez. IV, 15 marzo 2021, n. 2185; sez. I, parere 20 novembre 2020, n. 1874; 15 giugno 2020, n. 1196); ii) per un secondo orientamento, l’interpretazione letterale conduce ad un trattamento differenziato di situazioni omogenee e valorizza la clausola di salvezza delle «disposizioni di maggior favore», contenuta nell’incipit del comma 4, al fine di applicare, anche alle fattispecie ivi contemplate, la clausola di non ripetibilità del comma 3 (Cons. Stato, sez. II, 14 novembre 2025, n. 8938; 30 giugno 2025, n. 5643; 30 maggio 2024, n. 4845; 15 aprile 2022, n. 2880); iii) la decisione di cui in massima, seppur incidentalmente, ritiene tale secondo orientamento non immune da rilievi critici sul piano della sostenibilità finanziaria e della coerenza con l’assetto degli oneri programmato ex ante in sede di concertazione. Infine, il collegio ha ritneuto opportuno disporre la trasmissione della sentenza alla competente procura regionale per il Lazio della Corte dei conti, in relazione ad eventuali ipotesi di responsabilità amministrativa emergenti dai fatti di causa.
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. II, 9 novembre 2024, n. 8962; sez. IV, 15 marzo 2021, n. 2185; sulla ratio della clausola di non ripetibilità Cons. Stato, sez. II, 15 aprile 2022, n. 2880.
Anno di pubblicazione:
2026
Materia:
MILITARE
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri